Covid-19 – Aggiornamento misure di quarantena, isolamento e attività diagnostiche

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N850/A – 00058

Covid-19. Aggiornamento delle misure di quarantena, isolamento e delle relative attività diagnostiche. Procedure attuative per il personale della Polizia di Stato

La situazione epidemiologica attuale, caratterizzata da elevata incidenza dei casi con peggioramento degli indici epidemici, ha determinato un forte incremento dell’impiego dei test di rilevazione della presenza del SARS-CoV-2 mediante tamponi rino-faringei, peraltro anche dovuto, negli ultimi mesi, all’intensificarsi dello screening necessario per il rilascio della certificazione sanitaria a fini lavorativi (dal 15 ottobre è entrato in vigore l’obbligo di possedere il c.d. Green Pass per tutti i lavoratori). A tal riguardo, si segnala che la capacità diagnostica del Paese è aumentata in maniera esponenziale da inizio pandemia, passando da un numero medio giornaliero di tamponi effettuati sulla popolazione generale di 3.110 nel febbraio 2020 a 502.659 nel mese di novembre u.s., fino a raggiungere il numero massimo da inizio pandemia di 1.228.410 test effettuati, registrato in data 04/01/2021.

Benché tra gli appartenenti alla Polizia di Stato sia stata raggiunta una quota elevata di personale sottoposto alla vaccinazione anti Covid-19, nelle ultime settimane si è registrato un importante incremento dei casi di contagio, analogamente a quanto osservato nella popolazione generale, confermando, tra l’altro, l’efficacia della vaccinazione che, sebbene non lo annulli del tutto, riduce sensibilmente il rischio di infezione e di trasmissione.
Inoltre, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n 229 e la circolare del Ministero della Salute n. 60136 di pari data hanno apportato modifiche sostanziali alla quarantena dei contatti stretti dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 e all’isolamento dei soggetti positivi al SARS-CoV-2, come diffusamente analizzato e ripreso dalla circolare n. 850/A.P123690 del 31/12/2021 di questa Direzione Centrale cui, ad ogni buon fine, si rimanda.

L’evidente sovraccarico delle strutture pubbliche e private identificate per la effettuazione dei tamponi antigenici e molecolari ai fini diagnostici, per la presa in carico e per il tracciamento dei casi e dei contatti stretti (drive-in, laboratori, farmacie, dipartimenti di prevenzione) ha peraltro indotto diverse Regioni all’emanazione di ordinanze che consentano l’utilizzo del test c.d. antigenico rapido per la valutazione del termine dell’isolamento di un caso confermato di COVID-19, oltre che nei soggetti contatti stretti dei casi positivi per la valutazione del termine della quarantena, al fine di alleggerire il gravoso carico dei laboratori congestionati dalle numerose richieste di tamponi molecolari da processare.

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Alla luce della situazione attuale, quindi, l’effettuazione del tampone antigenico da parte del medico della Polizia di Stato negli uffici sanitari dell’ Amministrazione, unitamente alla relativa e conseguenziale attività di refertazione, è divenuta imprescindibile ai fini diagnostici sia per la determinazione di un provvedimento di isolamento sia, in caso di esito negativo, per il rilascio della certificazione verde (c.d.
green pass) ovvero all’esito di negativizzazione successiva al riscontro di una positività al SARS-CoV-2.

I medici della Polizia di Stato, autorizzati alla esecuzione di tamponi antigenici rapidi adoperando le ormai note procedure di protezione e sicurezza, devono garantire, anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, l’inserimento dei dati relativi ai test dei soggetti positivi al Covid-19 nonché, eventualmente, dei certificati di guarigione, nella sezione dedicata del portale “Sistema Tessera Sanitaria” del Ministero dell’economia e delle finanze e/o nei sistemi informatici regionali, anche al fine di permettere la corretta e tempestiva gestione dei casi.

Risulta fondamentale, infatti, la registrazione dell’esito del tampone antigenico sul portale “Sistema Tessera Sanitaria” sia nei casi di esito positivo, per la sospensione di validità della certificazione verde, sia nei casi di esito negativo, al fine del rilascio del green pass ovvero della riattivazione della sua validità.

Per quanto concerne il rientro in servizio dei dipendenti della Polizia di Stato a seguito della negativizzazione successiva al riscontro di positività al SARS-CoV-2 e che abbiano trascorso il prescritto periodo di isolamento, così come previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e dalla circolare del Ministero della Salute n. 60136 di pari data, si partecipa che possa ritenersi sufficiente la consegna da parte del dipendente del certificato di negatività al tampone rino-faringeo molecolare o antigenico ai competenti uffici amministrativi delle articolazioni periferiche dell’ Amministrazione che avranno cura, successivamente, di trasmettere la documentazione al competente ufficio sanitario, anche ai fini statistici e di registrazione sulla piattaforma GUS-N, senza ulteriore valutazione da parte del medico della Polizia di Stato.

In relazione alla verifica dell’adempimento concernente l’obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato previsto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 a cui hanno fatto seguito la nota 333-A/21554, del 10/12/2021 a firma del Signor Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e la circolare esplicativa 333A/23276 del 27/12/2021 della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, si esplicita che, in occasione di malattia contratta in concomitanza del giorno daggiornamento delle misure di quarantena procedure attuative per il personale della polizia di stato.i prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, il dipendente è tenuto ad immediata nuova prenotazione del ciclo vaccinale da effettuarsi nel più breve tempo possibile.

In questi casi, il medico che emette il certificato (medico specialista, medico di medicina generale, medico della Polizia di Stato) dovrà esplicitamente dichiarare, ricorrendone le condizioni per la condizione rilevata, l’assoluta impossibilità di raggiungere il punto vaccinale individuato.

Per quanto concerne la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che controindichino in maniera permanente o temporanea la somministrazione del vaccino anti Covid-19, si richiama alla verifica delle certificazioni di esenzione che dovranno essere prodotte esclusivamente dai medici vaccinatori (medici di medicina generale che abbiano aderito alla campagna di vaccinazione nazionale ovvero medici impiegati presso i centri vaccinali) e che dovranno essere obbligatoriamente rispondenti alle caratteristiche formali indicate dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 che, di seguito, si specificano.

Le certificazioni dovranno contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al ” (indicare la data, attualmente al massimo fino al 31 gennaio 2022, cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 59069 del 23/12/2021);
  • i dati relativi al Servizio vaccinale dell’ Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio — Regione);
  • il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
    Tali certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 dovranno essere presentate dal dipendente al proprio ufficio che le trasmetterà al medico competente per le valutazioni concernenti la sussistenza dei presupposti per l’esenzione al capo dell’ufficio presso cui presta servizio.

Alla luce dell’emanazione di norme e regolamenti di diverso rango che si sono succeduti nell’attuale fase della contingenza epidemica che hanno interessato le procedure vaccinali e le rimodulazioni delle quarantene e dell’isolamento, si ritiene opportuno esplicitare, con le 2 tabelle sinottiche allegate, le diverse azioni da intraprendere — sia di carattere sanitario sia di ordine amministrativo — nelle possibili condizioni in cui i dipendenti della Polizia di Stato potranno trovarsi in caso di positività al SARS-CoV-2 ovvero nel caso in cui siano identificati quali contatti stretti di un caso positivo al SARS-CoV-2.

 

PDF CIRCOLARE N850/A – 00058

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