Testo della risposta del Dipartimento al nostro quesito
“Quanto convenuto dalla Commissione Paritetica del 30 ottobre 2000 e previsto dalla circolare n. 555/39/RS/01/113/2081 del 5/6/2000 secondo cui l’anticipo 0 il posticipo oltre le due ore fa maturare il diritto al compenso per il cambio turno, deve ritenersi superato dal disposto dell’art. 11, co. 6 che precisa che non costituisce cambio turno l’anticipo 0 il posticipo di un’ora. Tate anticipo 0 posticipo deve valutarsi rispetto alla previsione contenuta nella programmazione settimanale.
Pertanto, qualora venga disposto l’anticipo 0 il posticipo per più di un’ora del turno di servizio programmato, al personale dovrà essere corrisposta l’indennità di cambio turno.”