Individuazione dei posti di funzione per i dirigenti della Polizia di Stato
IL MINISTRO DELL’INTERNO
VISTA la Legge 1° Aprile 1981, n. 121. e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
VISTO il Decreto legislativo 5 Ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, recante il riordino dei moli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 Marzo 2001, n. 208, recante il regolamento di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, e, in particolare, l’articolo 8 che prevede l’emanazione di uno o più decreti del Ministro dell’interno per l’individuazione dei posti da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato al fine di assicurare una compiuta articolazione delle funzioni dirigenziali non generali nell’ambito degli uffici periferici della medesima Amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante riorganizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno;
VISTO il proprio decreto in data 13 gennaio 2001, concernente l’individuazione delle questure con ordinamento differenziato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000;
VISTO il proprio decreto del 10 settembre 2001, concernente l’articolazione organizzativa e funzionale delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 208 del 2001, sopra richiamato, il Ministro dell’interno determina gli uffici di livello dirigenziale delle questure, in relazione alle esigenze funzionali ed operative che ne richiedono un ordinamento differenziato;
RITENUTO che nella fase di avvio del graduale processo di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, previsto del suddetto D.P.R. n. 208 del 2001, si rende necessario procedere ad una prima individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale;
RITENUTO che il numero complessivo dei posti di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti della Polizia di Stato è attualmente determinato dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle 1. 4 e 5 allegate al citato Decreto legislativo n. 334 del 2000, in relazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del predetto D.P.R. n. 208 del 2001;
RITENUTO di dover individuare i posti di funzione da riservare ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti della Polizia di Stato assegnati agli uffici periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in relazione alle mutevoli esigenze di servizio connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ferma restando la dotazione organica complessiva;
RITENUTO di dover individuare, altresì, relativamente ai posti di funzione da riservare ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti della Polizia di Stato assegnati al Dipartimento della pubblica sicurezza, il loro numero massimo, tenuto conto della attuale configurazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché delle prospettive di riordinamento degli stessi ed in attesa dell’individuazione dei posti di funzione del personale della carriera prefettizia, in attuazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
DECRETA
Capo I. Disposizioni generali
Articolo 1. Oggetto del decreto
1. Il presente decreto individua, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Marzo 2001, n. 208, i posti di funzione riservati ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti della Polizia di Stato appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, nonché ai ruoli dei personale che espleta attività tecnico-scientifica e ai ruoli professionali dei sanitari, assegnati alle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. In attesa della prevista riorganizzazione delie direzioni e degli uffici centrali, il predetto decreto determina, altresì, il numero massimo di posti di funzione riservato al personale di cui al comma 1, assegnato agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
3. I posti di cui ai commi 1 e 2 sono determinati in corrispondenza delle dotazioni organiche stabilite dalle tabelle 1, 4 e 5, allegate al Decreto legislativo 5 Ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, nonché in relazione a quanto previsto, in transitoria attuazione dell’articolo 65, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dall’articolo 10. comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Marzo 2001, n. 208.
4. Nelle tabelle 1 e 2 allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportati, rispettivamente, il riepilogo numerico di tutti i posti individuati dal medesimo decreto e il numero massimo dei posti di funzione per gli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Nei posti indicati al comma 4 non sono compresi quelli corrispondenti ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti dei ruoli ad esaurimento e di quelli in posizione di soprannumero. Conseguentemente, il numero dei posti di funzione di cui al comma 2 è transitoriamente incrementato in corrispondenza, rispettivamente, del numero dei predetti dirigenti superiori e primi dirigenti.
Capo II. Posti di funzione dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
Articolo 2. Individuazione dei posti di funzione
1. Nell’ambito delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono individuati centocinquantadue posti di funzione per dirigenti superiori e seicentotrenta posti di funzione per primi dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, indicati negli articoli da 3 a 8 e nelle tabelle da “A” ad “F” allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Articolo 3. Questure, Commissariati di pubblica sicurezza, distretti e commissariati di polizia
1. Nell’ambito delle questure, dei commissariati di pubblica sicurezza e dei commissariati di polizia sono individuati i posti di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, indicati nella tabella “A”.
2. Nelle questure indicate nella tabella “A”, di cui al comma 1 le funzioni di questore sono riservate a dirigenti superiori.
3. In tutte le questure sono riservate a primi dirigenti le funzioni di vicario del questore, di dirigente della divisione anticrimine e di dirigente della divisione polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione o di dirigente della polizia amministrativa e sociale.
4. In relazione alle esigenze funzionali ed operative delle Questure indicate nella predetta tabella “A”, sono riservati a primi dirigenti trentacinque posti di funzione di capo di gabinetto, tre posti di funzione di dirigente di ufficio per le esigenze di amministrazione e di gestione del personale, sette posti per le funzioni di dirigente degli uffici di polizia dell’immigrazione e degli stranieri e sei posti per le funzioni di dirigente degli uffici prevenzione generale e soccorso pubblico.
5. Nelle quattordici questure ad ordinamento differenziato, di cui al proprio decreto del 13 gennaio del 2001, sono riservate a primi dirigenti le funzione di dirigente della squadra mobile e di dirigente della DIGOS.
6. Sono riservati a primi dirigenti settantotto posti per le funzioni di dirigente di commissariato, indicati nella tabella “A”.
Articolo 4. Uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni
1. Nell’ambito degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni, nella tabella “B” sono individuati i posti di funzione riservati a dirigenti superiori e a primi dirigenti.
Articolo 5. Altri uffici con funzioni diverse
1. Nell’ambito degli ispettorati e uffici speciali di pubblica sicurezza sono individuati un posto di funzione per dirigente superiore e otto posti di funzione per primo dirigente.
2. Nell’ambito del Centro polifunzionale di Roma-Spinaceto, che viene istituito per i compiti di gestione integrata delle esigenze organizzative, logistiche, amministrative e di sicurezza del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, per quelle organizzative e logistiche del Centro Nazionale Gruppi Sportivi “Fiamme Oro”, e per i compiti addestrativi del personale di altre strutture specializzate della Polizia di Stato, sono individuati un posto di funzione per dirigente superiore e un posto di funzione per primo dirigente.
3. Il Centro polifunzionale di Roma-Spinaceto di cui al comma 2, da organizzarsi a norma dell’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2001, n. 208, sarà articolato anche in nuclei di servizi e vigilanza e di formazione e addestramento, con caratteristiche tali da assicurare riservatezza e sicurezza per lo svolgimento dei corsi in materia di tecniche operative speciali e specialistiche.
4. Nell’ambito del Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia è individuato un posto di funzione per primo dirigente.
5. Nei tredici reparti mobili e in sei reparti volo le funzioni di dirigente sono riservate a primi dirigenti.
6. I posti di funzione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 sono indicati nella tabella “C”.
Articolo 6. Istituti di istruzione
1. Nell’ambito degli istituti di istruzione, nella tabella “D” sono individuati tre posti di funzione riservati a dirigenti superiori e venti posti di funzione riservati a primi dirigenti.
Articolo 7. Gabinetti regionali di polizia scientifica
1. Nei quattro gabinetti regionali di polizia scientifica indicati nella tabella “E” le funzioni di dirigente dell’ufficio sono riservate a primi dirigenti.
Articolo 8. Direzioni Interregionali della Polizia di Stato
1. Nell’ambito delle direzioni interregionali della Polizia di Stato, nella tabella “F” sono individuati ventuno posti di funzione riservati a dirigenti superiori e trentacinque posti di funzione riservati a primi dirigenti.
Capo III. Posti di funzione dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti dei ruoli dei personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica
Articolo 9. Individuazione dei posti di funzione
1. Nell’ambito delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, relativamente ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, nella tabella “G” allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati tredici posti di funzione riservati a dirigenti superiori tecnici e trenta posti di funzione riservati a primi dirigenti tecnici.
Capo IV. Posti di funzione dei dirigenti superiore e del primi dirigenti dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
Articolo 10. Individuazione dei posti di funzione
1. Nell’ambito delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, relativamente al personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, nella tabella “H” allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati cinque posti di funzione riservati a dirigenti superiori medici e ventiquattro posti di funzione riservati a primi dirigenti medici.
2. In relazione alla graduale attuazione del proprio decreto 10 settembre 2001, recante l’articolazione organizzativa e funzionale delle sette direzioni interregionali, nonché alle attuali dotazioni organiche, cinque posti di funzione di direttore di ufficio di coordinamento sanitario delle predette Direzioni sono riservati a dirigenti superiori medici e due a primi dirigenti medici.
Capo V. Disposizioni comuni
Articolo 11. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per gli incarichi da conferire dalla data di registrazione del medesimo decreto.
2. Entro diciotto mesi dalla data di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti in servizio presso gli uffici periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, preposti ad un incarico di livello non corrispondente ai posti di funzione individuati dal presente decreto, devono essere assegnati ad un ufficio di livello corrispondente alla qualifica rivestita.
3. Entro il termine di cui al comma 2 i dirigenti superiori e i primi dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, in numero eccedente quello indicato nell’articolo 1, commi 2 e 5 e nell’allegata tabella 2, devono essere assegnati ad altri Uffici di livello corrispondente alla qualifica rivestita. Fino alla scadenza del predetto termine non può comunque essere superato il numero dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti in servizio presso il medesimo Dipartimento alla data di registrazione del presente decreto