Decorrenza giuridica dell’anzianità di sede

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Ultimo aggiornamento 10/06/2023

Con nota n. 555/V-RS/3914 prot. 0005976 del 7 giugno 2023, in risposta a un quesito formulato dal Siulp di Bologna, l’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. Ha comunicato che la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato che, ai fini della determinazione della graduatoria dei trasferimenti, quale decorrenza giuridica dell’anzianità di sede, viene considerata, sia per le assegnazioni che per i trasferimenti, la data di assunzione in forza presso l’ufficio di destinazione.

È stato precisato, tuttavia, che si possono verificare dei differimenti dei movimenti valutabili caso per caso. Se il trasferimento o l’assegnazione dovesse essere differito o, comunque, ritardato per esigenze di servizio, la decorrenza dell’anzianità di sede coinciderà con il giorno di decorrenza indicato nel provvedimento di trasferimento o assegnazione e non dalla data di effettiva assunzione in forza. Nel caso in cui, invece, il differimento dovesse dipendere da cause personali ascrivibili al dipendente, la decorrenza dell’anzianità di sede coinciderà con il giorno di effettiva presentazione presso il reparto di destinazione e presa in forza.

 

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