Nel caso in cui si venga dimessi dal corso di formazione a causa di assenze dovute a infortunio in servizio e ammessi al primo corso utile successivo, la decorrenza della nomina deve essere giuridicamente retrodatata alla stessa data in cui è stata attribuita a coloro che hanno regolarmente terminato il corso dal quale si è stati dimessi.
Il principio è enunciato dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano con la Sentenza n. 00049/2021 del 17 febbraio 2021.
La pronuncia riguarda l’impugnazione prodotta contro il decreto di nomina da un collega vice Ispettore che, avendo partecipato al concorso interno a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, era stato successivamente dimesso dal corso di informazione in conseguenza di lesioni riportate e riconosciute come dipendenti da causa di servizio. In seguito, ammesso di diritto al primo corso utile al rientro del periodo di non idoneità al servizio veniva nominato vice Ispettore della Polizia di Stato con decorrenza giuridica corrispondente a fine corso al pari degli altri frequentatori.
Con il ricorso al TAR l’interessato lamentava la violazione degli artt. 27, commi 4 e 5, e 24quinquies del D.P.R. 27 aprile 1982, n. 335 e rivendicava il diritto di essere promosso con la stessa decorrenza giuridica attribuita agli idonei del corso dal quale era stato dimesso con collocazione nel posto che gli sarebbe spettato se avesse portato a termine il predetto corso.
Il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Nelle motivazioni il tribunale, dopo una ricostruzione dei presupposti normativi, enuclea il contenuto del comma 5 dell’art. 24quinquies che prevede: “Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso”.
Con riferimento a detta disposizione, il Collegio osserva che il legislatore ha voluto salvaguardare i diritti dei dipendenti costretti a interrompere il corso “originario” per cause di servizio, garantendo loro l’inquadramento nella nuova qualifica senza alcun danno, quindi con la stessa decorrenza giuridica attribuita agli idonei del corso “originario” e la collocazione nel ruolo di anzianità della nuova qualifica come se non avessero interrotto il corso “originario”.
Orbene, è pacifico, secondo i Giudici Amministrativi, che il ricorrente è risultato vincitore del concorso interno per accedere al corso di formazione per vice ispettori della Polizia di Stato (concorso che aveva previsto una riserva di posti per coloro che, come il ricorrente, fossero in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e s.m., ai sensi dell’art. 1, secondo comma del Bando – cfr. doc. 2 del ricorrente), classificandosi al 71° posto della graduatoria integrata e rettificata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno il 24 ottobre 2017 (cfr. doc. 3 del ricorrente). Inoltre, ammesso a frequentare il 9° corso di formazione, il ricorrente ha dovuto essere dimesso dal corso stesso per avere raggiunto i 60 giorni di assenza dall’attività didattica a causa di un’infermità che è stata accertata essere dipendente da causa di servizio e contestualmente ammesso a ripetere il corso.
Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per applicare al caso in esame la specifica norma prevista dall’art. 24quinquies, comma 5, del citato D.P.R. n. 335 del 1982, che, in combinato disposto con l’art. 27, comma 5, dello stesso decreto, consente l’inquadramento nella qualifica di vice ispettore con effetti giuridici retroattivi per coloro che, come il ricorrente, siano stati dimessi dal corso di formazione precedente per malattia contratta per motivi di servizio e ammessi a ripetere il corso.
Invero, concludono i Giudici, “è pacifico che il ricorrente si è trovato in una di quelle situazioni particolari, individuate dal legislatore, che portano all’interruzione del corso di formazione “originario” per motivi di servizio, considerate meritevoli di particolare tutela sotto il profilo dell’inquadramento nella nuova qualifica, così da giustificare l’annullamento degli effetti negativi dell’interruzione per gli interessati”.
Il decreto impugnato non ha applicato la norma generale prevista dall’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 335 del 1982. Esso poggia infatti sulla richiamata disposizione transitoria prevista dall’art. 45, comma 24, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (”Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia”), il quale prevede che i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto siano “espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore” e che i vincitori conseguano la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest’ultima data, specificando che “gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente”.
Vero è che nel caso in esame non potevano trovare applicazione né la regola generale che si evince dall’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 335 del 1982, né quella transitoria applicata di cui all’art. 45, comma 24, del D. Lgs. n. 95 del 2017, ma la norma specifica di cui all’art. 24quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 335 del 1982, applicabile alla fattispecie ratione temporis e del tutto compatibile con le disposizioni contenute nell’art. 27 dello stesso decreto.
La diversa specifica regolamentazione per le dimissioni dal corso prevista dall’art. 24quinquies, comma 5, non si pone in contrasto con le altre disposizioni generali, ma mira a superare un’evidente disparità di trattamento che si verificherebbe nel caso in cui il personale costretto a interrompere il corso di formazione per motivi di servizio dovesse essere, per ciò solo, penalizzato in termini di decorrenza giuridica della nomina rispetto ai colleghi che hanno potuto portare a termine il corso e nella posizione in ruolo.
Per tutte le ragioni espresse, conclude il Tribunale, il decreto di nomina deve essere annullato limitatamente alla decorrenza giuridica ivi prevista e alla posizione in ruolo attribuita al ricorrente, con riconoscimento allo stesso ricorrente, in applicazione dell’art.24quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 335 del 1982, della qualifica di vice ispettore “con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso”, come se non avesse mai interrotto il corso di formazione iniziale, e con la collocazione in ruolo “nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso”.