Decreti del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 febbraio
2021, riguardanti la soppressione di taluni Uffici della Polizia Stradale, della Polizia
Ferroviaria e della Polizia di Frontiera.
VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante “Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5, e gli articoli 4 e 9;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, l’articolo 8, comma |, lettera a);
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma I, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;
VISTA la legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e
l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”, e,in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera b);
VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 16 marzo 1989, concernente l’organizzazione degli Uffici di Polizia stradale, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 13 giugno 1991, che ha sostituito, in parte, le tabelle allegate al citato decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 1989;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 aprile 1996, che ha, tra l’altro, istituito la Sezione della Polizia stradale di Verbano-Cusio-Ossola, alle cui dipendenze è stato posto il Distaccamento della Polizia stradale di Domodossola;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 15 agosto 2017, adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente le modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Forze di polizia nei rispettivi comparti di specialità definiti dall’articolo 2, comma 1, del predetto
decreto legislativo, nonché le misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, con l’annessa “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”, e, in particolare, il paragrafo 1.1 di quest’ultima;
VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 settembre 2002, in materia di criteri per l’assegnazione delle autovetture agli Uffici e Reparti della Polizia di Stato, e, in particolare, l’articolo 4, che ha abrogato le disposizioni contenute nei citati decreti 16 marzo 1989 e 13 giugno 1991 nelle parti in cui disciplinano le dotazioni di autovetture;
CONSIDERATO che, con proprio decreto del 27 dicembre 2016, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro incaricato di elaborare un progetto di revisione dell’assetto ordinativo e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza, poi divenuto Struttura di
missione per la riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza, per effetto del successivo decreto del 1° giugno 2019;
CONSIDERATO altresì, che nell’ambito delle attività svolte dalla predetta Struttura di missione è emersa l’opportunità di procedere ad una complessiva revisione ordinativa degli Uffici della Specialità della Polizia stradale, al fine anche di adeguarne l’assetto alla luce delle nuove dotazioni organiche della Polizia di
Stato, rideterminate in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 8, comma Il, lettera a), della legge n. 124 del 2015, attraverso, tra l’altro, la soppressione e l’elevazione di alcuni Uffici;
VISTA la proposta del 21 ottobre 2020, formulata dalla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, che prevede, nell’ambito della suindicata attività di revisione, la soppressione di otto Distaccamenti della Polizia stradale, in considerazione dell’evoluzione complessiva della mobilità e della circolazione in alcune arterie stradali, nonché dei relativi livelli di incidentalità e tenuto conto delle carenze effettive di personale negli organici dei predetti Uffici e, in generale, nel citato comparto;
CONSIDERATO in particolare, che la soppressione degli otto Distaccamenti, prefigurata dalla proposta avanzata dalla predetta Direzione centrale, consente economie gestionali e operative, nonché risparmi di spesa per canoni di locazione di immobili privati e per utenze varie e permette, attraverso una differente
distribuzione delle risorse umane, di rafforzare altri Uffici autostradali e ordinari della Polizia stradale, migliorando l’efficienza e l’efficacia dell’attività operativa di tali Uffici;
CONSIDERATO altresì, che le soppressioni dei Distaccamenti della Polizia stradale di Sanremo e di Finale Ligure e la conseguente redistribuzione del relativo personale, alla luce delle caratteristiche della rete viaria e del volume di traffico nei relativi ambiti territoriali, consentono di procedere alla contestuale elevazione a Sottosezioni ordinarie degli attuali Distaccamenti di Ventimiglia e di Albenga, che ne acquisiscono anche le rispettive competenze territoriali;
CONSIDERATO che è tuttora in corso di definizione il processo di complessiva revisione dell’organizzazione e delle dotazioni organiche delle articolazioni centrali e periferiche dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza;
SENTITE le Autorità provinciali di pubblica sicurezza interessate, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001;
INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell’ Amministrazione civile dell’interno;
DECRETA
Art. 1
(Soppressione di Distaccamenti della Polizia stradale)
- Sono soppressi i seguenti Distaccamenti della Polizia stradale:
- nell’ambito del Compartimento della Polizia stradale per l’Emilia-Romagna:
- il Distaccamento della Polizia stradale di Lugo di Romagna, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Ravenna;
- il Distaccamento della Polizia stradale di Rocca San Casciano, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Forlì-Cesena;
- nell’ambito del Compartimento della Polizia stradale per la Sardegna:
- il Distaccamento della Polizia stradale di Fonni, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Nuoro;
- nell’ambito del Compartimento della Polizia stradale per la Liguria:
- il Distaccamento della Polizia stradale di Sanremo, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Imperia;
- il Distaccamento della Polizia stradale di Finale Ligure, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Savona;
- nell’ambito del Compartimento della Polizia stradale per il Piemonte e la Valle d’ Aosta:
- il Distaccamento della Polizia stradale di Ceva, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Cuneo;
- il Distaccamento della Polizia stradale di Borgomanero, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Novara;
- il Distaccamento della Polizia stradale di Domodossola, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Verbano-Cusio-Ossola.
- nell’ambito del Compartimento della Polizia stradale per l’Emilia-Romagna:
Art. 2
(Devoluzione delle competenze dei Distaccamenti della Polizia stradale soppressi ed elevazione a Sottosezione ordinaria dei Distaccamenti della Polizia stradale di Ventimiglia e di Albenga)
- In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. d), n. l)e n.3), le Sezioni della Polizia stradale territorialmente competenti assicurano l’espletamento dei servizi di polizia stradale negli ambiti territoriali dei rispettivi Distaccamenti della Polizia stradale soppressi.
- In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2), la Sezione della Polizia stradale di Novara assicura l’espletamento dei servizi di polizia stradale nell’ambito territoriale del soppresso Distaccamento di Polizia stradale di Borgomanero attraverso il dipendente Distaccamento della Polizia stradale di Arona.
- In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), nell’ambito del Compartimento della Polizia stradale per la Liguria:
a) il Distaccamento della Polizia stradale di Ventimiglia, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Imperia, è elevato a Sottosezione ordinaria e assume le competenze del soppresso Distaccamento della Polizia stradale di Sanremo;
b) il Distaccamento della Polizia stradale di Albenga, dipendente dalla Sezione della Polizia stradale di Savona, è elevato a Sottosezione ordinaria e assume le competenze del soppresso Distaccamento della Polizia stradale di Finale Ligure.
Art. 3
(Disposizioni sull’ordinamento generale delle Sottosezioni ordinarie della Polizia stradale di Ventimiglia e di Albenga e sulle dotazioni organiche di personale della Polizia di Stato)
- Le Sottosezioni della Polizia stradale di Ventimiglia e di Albenga, di cui al comma 3 dell’articolo 2, mantengono le rispettive dipendenze e la sede già assegnata ai preesistenti omonimi Distaccamenti della Polizia stradale.
- Alla Sottosezione ordinaria della Polizia stradale di Ventimiglia è preposto un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed è attribuita una dotazione organica complessiva di 36 unità, così ripartite:
a) 6 unità del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, comprensive dell’appartenente al predetto ruolo preposto all’Ufficio;
b) 5 unità del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
c) 25 unità del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. - Alla Sottosezione ordinaria della Polizia stradale di Albenga è preposto un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed è attribuita una dotazione organica complessiva di 36 unità, così ripartite:
a) 6 unità del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, comprensive dell’appartenente al predetto ruolo preposto all’Ufficio;
b) 5 unità del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
c) 25 unità del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. - Al fine di conferire massimo impulso all’attività operativa, i Dirigenti delle Sezioni della Polizia stradale di Imperia e di Savona da cui dipendono, rispettivamente, le Sottosezioni di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base delle indicazioni del Dirigente del competente Compartimento della Polizia stradale competente per territorio, provvedono alla organizzazione interna delle medesime Sottosezioni secondo criteri di efficacia, omogeneità funzionale e adeguata flessibilità operativa e gestionale, nonché di semplificazione, efficienza e economicità, tenuto conto della dotazione organica, dei livelli di forza effettiva e dei carichi di lavoro.
- Le unità di personale relative alle dotazioni organiche dei Distaccamenti della Polizia stradale soppressi, non portate ad incremento degli organici delle Sottosezioni ordinarie della Polizia stradale di Ventimiglia e di Albenga, sono assegnate all’esito del processo di complessiva revisione degli organici delle articolazioni centrali e periferiche dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 4
(Ricollocazione del personale in forza ai Distaccamenti della Polizia stradale soppressi e redistribuzione delle dotazioni strumentali e di mezzi)
- Il personale della Polizia di Stato in forza ai Distaccamenti della Polizia stradale soppressi dal presente decreto è trasferito secondo un piano di ricollocazione, da elaborarsi, anche in relazione alla devoluzione delle relative competenze, sulla base delle procedure e dei criteri vigenti in materia di mobilità del personale da parte della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato d’intesa con la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.
- Il personale dell’ Amministrazione civile dell’interno assegnato al soppresso Distaccamento della Polizia stradale di Ceva è posto a disposizione del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ai fini della sua successiva ricollocazione.
- Le dotazioni strumentali e di mezzi dei Distaccamenti della Polizia stradale soppressi dal presente decreto sono redistribuite sulla base delle complessive esigenze degli Uffici della Polizia di Stato, garantendo, comunque, la priorità delle assegnazioni agli Uffici della Polizia stradale, nonché una adeguata corrispondenza tra dotazioni strumentali e di mezzi e dotazioni di personale.
Art. 5
(Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 1989)
- Per effetto di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell’interno in data 16 marzo 1989, come modificate dal decreto del Ministro dell’interno in data 13 giugno 1991 e dal decreto del Ministro dell’interno in data 30 aprile 1996, sono apportate le modificazioni indicate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 6
(Disposizioni di efficacia, di attuazione e di invarianza finanziaria)
- Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 acquistano efficacia, con riferimento a ciascun intervento di soppressione e di elevazione ivi previsto, dal giorno successivo al completamento delle procedure di mobilità del personale della Polizia di Stato in forza a ciascuno dei soppressi Distaccamenti della Polizia stradale e del personale dell’ Amministrazione civile dell’interno assegnato al soppresso Distaccamento della Polizia stradale di Ceva e, comunque, entro e non oltre 180 giorni dalla data di registrazione del presente decreto.
- La Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, secondo le rispettive competenze, sono incaricate dell’esecuzione del presente decreto.
- Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, 22 Febbraio 2021