Decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221. Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, è stato pubblicato il decreto legge di pari data n. 221 (di qui in poi DL 221) che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da COVID-19 modulando, in considerazione dell’aggravamento della curva dei contagi, il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus.
Parimenti sono prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni transitorie recate dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, per il cui commento si rinvia alla circolare di questo Gabinetto del 2 dicembre 2021.
Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, si segnalano all’attenzione delle SS.LL. le disposizioni in materia di: a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3, 5 e 8); b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4); c) eventi, feste e discoteche (art. 6).
a) Durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (ant. 3,5 e 8)
L’art. 3 stabilisce che dal prossimo 1° febbraio 2022 la durata del green pass rilasciato a seguito dell’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sia ridotta da nove a sei mesi,
L’art. 5 dispone che, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”. Restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il catering continuativo su base contrattuale, prescrivono l’utilizzo del green pass “base”.
Il successivo art. 8 stabilisce che, dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del green pass “rafforzato” è obbligatorio per l’accesso 8:
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- centri benessere al chiuso;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Le previsioni normative sul possesso del green-pass non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai codici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.
b) Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)
Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, di cui all’art. 1 del d.P.C.M.2 marzo 2021.
Inoltre, dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dando seguito alla previsione di carattere generale di cui al citato ant. 1, comma 7, dello stesso d.P.C.M., che fa salve specifiche disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2:
- in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica del vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto di cui all’art. 9-quarter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
c) Eventi, feste e discoteche (art. 6)
Del 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Tanto premesso, si richiamano le indicazioni già fornite alle SS.LL. in materia di controlli sull’osservanza delle disposizioni finalizzate al contenimento dell’epidemia, sottolineando, in particolare, l’esigenza di una accurata pianificazione dei servizi in concomitanza con il Capodanno.
Peraltro, si rammenta come, a mente dell’art. 6 del DL 221, le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultino ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti.
L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.
Si conferma, infine, la disposizione, già contenuta nella citata circolare del 2 dicembre u.s., riguardante l’invio della relazione settimanale circa gli esiti dell’attività di controllo e le conseguenti sanzioni applicabili ai casi di violazione delle disposizioni del DL 221 in base alla normativa vigente e, in particolare, all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.