Definito contenzioso concorso interno 1400 posti Vice Ispettore

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Ultimo aggiornamento 06/03/2021

Il Consiglio di Stato Sezione IV, con la Sentenza n. 01384/2021 del 15 febbraio 2021 ha respinto, dopo averli riuniti, una serie di appelli proposti per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 4171/2020, che aveva,  a sua volta, rigettato il ricorso proposto da alcuni partecipanti al concorso interno a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato di cui al bando indetto con decreto ministeriale del 24 settembre 2013.

Ricordiamo che i ricorrenti (appellanti) avendo svolto la prova scritta e non essendo stati ammessi alla successiva prova orale (graduatoria pubblicata il 17 dicembre 2015) per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 35/50, avevano impugnato innanzi al Tar Lazio i provvedimenti di esclusione lamentando l’illegittimità della mancata ammissione alla prova orale, sulla base di giudizi critici espressi dalla Commissione di verifica (cosiddetta Commissione “Piantedosi”) relativamente ai criteri adoperati dalla Commissione esaminatrice per la determinazione della votazione da assegnare ai singoli elaborati scritti.

In primo luogo gli appellanti, riproponendo il motivo di ricorso svolto in primo grado, lamentavano la violazione dell’art. 54 del d.m. n. 129/2005, poiché la commissione esaminatrice non avrebbe predisposto le buste sigillate della traccia della prova scritta da consegnare ai presidenti dei comitati di vigilanza operanti nelle diverse sedi concorsuali ed al contrario avrebbe proceduto alla “trasmissione a mezzo posta elettronica del testo della traccia alle diverse sedi concorsuali dopo l’apertura dell’unica busta sigillata avvenuta nella sede di Roma”, con asserita violazione della trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio tra i candidati.

In secondo luogo gli appellanti, contestavano la legittimità degli atti della procedura concorsuale, poiché la commissione esaminatrice non avrebbe accolto il suggerimento formulato dalla Commissione di verifica (la quale aveva riscontrato gravi anomalie nella correzione degli elaborati scritti) al fine di procedere al riesame di “tutti gli elaborati dei ricorrenti” e non avrebbe applicato in modo omogeneo i criteri di valutazione per almeno il 24% del totale degli elaborati.

I Giudici del Consiglio di Stato con la Sentenza in commento hanno ritenuto le censure  infondate, in quanto gli appellanti, “”al di là di generiche doglianze, non hanno indicato in che modo si sarebbe concretizzata la asserita violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, né sotto quale profilo sarebbe emerso il lamentato vulnus alla par condicio tra i candidati, dal momento che l’operato della Commissione esaminatrice – seppur non letteralmente corrispondente al dato testuale del citato articolo 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005, ma volto a semplificare le operazioni e a ridurre anche i rischi di sempre possibili indebite aperture delle buste – ha comunque garantito la trasparenza della procedura concorsuale e la piena par condicio tra i candidati, dal momento che l’unica busta, contenente l’unica traccia, è stata aperta nella sede di Roma e poi trasmessa con modalità informatiche alle diverse sedi, né gli appellanti hanno dedotto alcun profilo di criticità specificatamente attinente alla suddetta trasmissione telematica, che possa aver compromesso l’integrale, compiuta e tempestiva conoscenza della traccia da svolgere””.

Inoltre, secondo i Giudici di palazzo Spada, nel ribadire i profili di criticità nella assegnazione dei punteggi emersi a seguito delle operazioni ricognitive e di controllo condotte dalla Commissione di verifica, i ricorrenti appellanti non hanno indicato né dedotto, in relazione agli elaborati scritti e con riguardo al voto conseguito da ciascun appellante, alcuno specifico e puntuale motivo di censura concernente ogni singolo punteggio ottenuto, imitandosi, “”in modo generico, ad affermare che la Commissione di verifica aveva suggerito alla Commissione esaminatrice di procedere ad una “nuova correzione di tutti gli elaborati dei ricorrenti”.

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