Defiscalizzazione dei trattamenti accessori – emanato il DPCM attuativo

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Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 06 dicembre 2021, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2021 avente ad oggetto la Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – anno 2021.

Si tratta di provvedimento che concretizza e rende fruibile il risultato di una battaglia del nostro sindacato che, nell’ambito del riordino delle carriere del 2017 ha chiesto e ottenuto per le fasce di reddito più basse un giusto ristoro economico a carattere compensativo.

Il Decreto individua per l’anno 2021 le modalità applicative del beneficio contemplato dall’articolo 45, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (riordino delle carriere), il quale prevede il riconoscimento, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego.

Il beneficio, rivendicato pervicacemente dal SIULP nell’ambito del riordino delle carriere del 2017, rappresenta il riconoscimento di una giusta compensazione a favore dei ruoli base e garantirà un beneficio economico che per il 2021 potrà raggiungere la somma di 600 euro circa.

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Detta riduzione è concessa entro una determinata soglia di reddito percepito nell’anno precedente (2020), soglia che, per effetto dell’incremento del trattamento economico derivante dall’ultimo rinnovo contrattuale, viene individuato dal DPCM che ci occupa nel corrispettivo di 28.974 euro.

Della riduzione beneficeranno, quindi, le unità di personale del comparto sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2021 che, in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente riferito all’anno 2020 non superiore a euro 28.974.

La misura della riduzione d’imposta è stabilita dall’articolo 2 del DPCM il quale prevede che “”Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 609,50 euro.

La riduzione di imposta verrà operata in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2021 e fino a capienza della stessa.

Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza nell’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 Tuir la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 Tuir.

Costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all’art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Occorrerà, ora, attendere le emissioni di NoiPA per la corresponsione delle competenze economiche relative e corrispondenti.

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