Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali,

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Schema di decreto del Ministro dell’interno recante “Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e della carriera dei funzionari tecnici del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”.

Consultazione ex art. 27 d.P.R. n. 164/2002.
Per il personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato, l’articolo 1, comma 4, del d.P.R. n. 337 del 1982 prevede che le dotazioni organiche dei diversi settori d’impiego e profili professionali, ove previsti, siano stabilite con decreto del Ministro dell’interno,

Dall’ultima determinazione delle predette dotazioni organiche, effettuata con decreto ministeriale del 18 maggio 2021, si sono succeduti (a seguire in ordine di tempo):

  • il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 maggio 2021, c.d. piano programmatico pluriennale, che ha determinato la progressiva rimodulazione degli organici complessivi, inclusi i ruoli tecnici;
  • la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), che, per esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, all’articolo 1, comma 961-bis, ha, tra l’altro, incrementato le dotazioni organiche dei ruoli tecnici, sostituendo la tabella A allegata al d.P.R.
    n.337 del 1982, che ne definisce i numeri;
  • inoltre, è, come noto, in avanzata fase di realizzazione l’attività per la costituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica.

In relazione a quanto sopra evidenziato, si è reso, quindi, necessario rideterminare le dotazioni organiche dei diversi settori d’impiego e profili dei ruoli tecnici del personale e della carriera dei funzionari tecnici di Polizia dal 31 dicembre 2022 (data di cui all’ultima variazione organica normativamente prevista per detti ruoli e carriera).

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La Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha, pertanto, elaborato lo schema del decreto del Ministro dell’interno, con il quale sono definite le nuove dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali dei ruoli tecnici del personale e della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, specificando che:

  • per il ruolo degli agenti e assistenti tecnici e per il ruolo dei sovrintendenti tecnici, la determinazione della dotazione organica complessiva dell’unico settore di impiego è meramente ricognitiva di quanto normativamente previsto;
  • per il ruolo degli ispettori tecnici, la determinazione delle dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali è la medesima già individuata con il precedente decreto ministeriale del 18 maggio 2021, salvo, come noto, lo spostamento di 100 unità dal settore cibernetico a quello telematico, ritenuto necessario per le esigenze di migliore funzionalità del settore;
  • per la carriera dei funzionari tecnici, la determinazione delle dotazioni organiche dei settori di impiego rispetto al precedente decreto del 18 maggio 2021 cambia soltanto, e comunque in relazione ad esigenze già programmate, per il ruolo dei fisici, nelle qualifiche di direttore tecnico superiore e direttore tecnico capo e in quelle di commissario capo tecnico e commissario tecnico.

Nel trasmettere la bozza del citato decreto, si resta in attesa, ai fini di cui in oggetto, di eventuali osservazioni e/o contributi entro il 21 ottobre p.v..

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO RECANTE

“DETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI SETTORI D’IMPIEGO E DEI PROFILI PROFESSIONALI, OVE PREVISTI, DEI RUOLI E DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICOSCIENTIFICA O TECNICA”.

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”,

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”, e, in particolare, all’articolo 1, e successive modificazioni, il comma 3, nella parté in cui dispone che il ruolo degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato è articolato nell’unico settore di supporto logistico, e il comma. 4, che:demanda ad un decreto del Ministro dell’interno l’individuazione delle dotazioni organiche dei settori di impiego ‘e dei profili ‘professionali in cui possono articolarsi i ruoli-del personale che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica e la carriera dei:funzionari tecnici di Polizia;

VISTO il decreto legislativo ‘5-ottobre 2000, n. 334, ‘recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma‘I; della legge 31 marzo 2000, n. 78” e, in particolare, l’articolo 29,.comma 3, e’ successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere ii), n. 7), e fff), e l’articolo 3, comma 3, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 961-bis, i inserito dall’articolo 17-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, tra l’altro, alla lettera b), per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, ha modificato la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, prevedendo, secondo varie decorrenze, l’incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore tecnico del ruolo degli ingegneri e primo dirigente tecnico del ruolo dei fisici, nonché di quella del ruolo degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 20 maggio 2021, recante “Piano programmatico pluriennale per la revisione della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia e del ruolo degli ispettori, nonché revisione della dotazione organica dei sovrintendenti, dei sovrintendenti tecnici e degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi degli articoli 2, comma I, lettere ii), n. 7), e ff), e 3, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, e, in particolare, gli articoli 3, 6 e 7 e la Tabella A, Sezione II;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2021, recante “Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e della carriera dei funzionari tecnici del personale della Polizia di Stato che ‘espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 23 giugno 2022, n. 103, recante il “Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonché ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici, alla «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di Stato e al reimpiego del’ personale non più ‘idoneo all’attività sportiva paralimpica”; *

RITENUTO di dover recepire la nuova dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato in attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della riduzione da 1.905 a 1.000 unità prevista dalla Tabella A, Sezione II, del citato decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 20 maggio 2021, e, a decorrere dal 30 giugno 2022, dell’incremento di 20 unità stabilito a norma del citato articolo 1, comma 961-bis, lettera b), della legge n. 234 del 2021;

RITENUTO di dover, altresì, fissare, ai fini della determinazione della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, le graduali modificazioni previste sempre dal menzionato decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 20 maggio 2021;

RITENUTO per il ruolo degli ispettori tecnici, di dover stabilire una nuova determinazione delle dotazioni organiche di alcuni settori di impiego;

RITENUTO per tale ruolo, di dover determinare anche la suddivisione in profili professionali, limitatamente ai settori di polizia scientifica e servizio sanitario, in ragione della rilevanza specialistica dell’attività esercitata;

Articolo 2
(Dotazione organica del settore d’impiego del personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato)

1. La dotazione organica complessiva del settore di supporto logistico del ruolo degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato è ridotta dal 1° gennaio 2021 da 1.905 a 1.000 unità e, a decorrere dal 30 giugno 2022, è rideterminata in 1.020 unità, di cui 20 riservate per l’arruolamento di atleti paralimpici della «Sezione paralimpica Fiamme Oro» della Polizia di Stato.

Articolo 3
(Dotazione organica del settore d’impiego del personale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato

1. La dotazione organica complessiva del settore di supporto logistico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, in ragione della graduale riduzione della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti tecnici, stabilita dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, da 1:838 a 852 unità, è determinata, secondo le disposizioni programmatiche di cui all’articolo ‘6 e alla Tabella A, Sezione II, del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 20 maggio 2021, come segue: 1.750 unità al 30 giugno 2022, 1.661 unità al 31 dicembre 2022, 1.572 unità al 30 giugno 2023, 1.483 unità ‘al 31 dicembre 2023, 1.393 unità al 30 giugno 2024, 1.303 unità al 31 dicembre 2024, 1.193 unità al 30 giugno 2025, 1.083 unità al 31 dicembre 2025, 973 unità al 30 giugno 2026 e 852 unità al 31 dicembre 2026.

Articolo 4
(Dotazione organica dei settori d’impiego e dei profili professionali ‘del personale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato)

1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e successive modificazioni, la dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, determinata nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 in 1.900 unità, di cui 580 riservate alla qualifica di sostituto commissario tecnico, è articolata nei seguenti nove settori di impiego: polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario, sicurezza cibernetica e supporto logistico-amministrativo.
2. La dotazione organica di ciascuno dei settori di impiego, nonché dei profili professionali eventualmente ivi previsti, è indicata nell’allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 5
(Dotazione organica dei settori d’impiego della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato)

1. La dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, incrementata secondo le previsioni del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 20 maggio 2021 a decorrere dal 31 dicembre 2021 e dal 30 giugno 2022, è determinata, a decorrere dal 31 dicembre 2022, nell’ambito delle previsioni della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, in 769 unità complessive, ripartite nei cinque ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi, ai sensi dell’allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e successive modificazioni, e dell’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, i ruoli tecnici degli ingegneri e dei fisici sono articolati nei settori di impiego indicati, con previsione della corrispondente dotazione organica, nella Tabella 2.

Articolo 6.
(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2021, recante “Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e della carriera dei funzionari tecnici del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7 (Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno.

PDF Circolare

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