L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/2023, ha chiarito che un errore nella causale del bonifico parlante non fa decadere automaticamente il diritto alla detrazione, a condizione che vengano rispettati tutti gli altri requisiti e gli adempimenti del caso, fra i quali l’eventuale invio della pratica all’Enea quando ciò sia richiesto.
Tuttavia, in caso di errore nella causale del bonifico parlante, è bene contattare subito la banca per vedere se è possibile una modifica. Se non è possibile, si può annullare il bonifico errato e ripeterlo correttamente, o si può richiedere al beneficiario il rimborso del primo pagamento.
Se la banca non può intervenire, si può richiedere al fornitore una dichiarazione sostitutiva che attesti la corretta contabilizzazione della somma, e l’Agenzia delle Entrate solitamente riconosce la detrazione anche in caso di errore materiale nella causale, a patto che siano rispettati gli altri requisiti.
In questi casi è importante conservare sia la ricevuta del bonifico errato sia quella del bonifico corretto o la dichiarazione sostitutiva.
L’errore sulla causale è meno grave rispetto all’utilizzo di un metodo di pagamento non idoneo, come un bonifico ordinario, perché l’elemento chiave per il fisco è la corretta applicazione della ritenuta d’acconto.






