Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.
Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 3 aprile 2000,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 137 del trattato dispone che la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri al fine di migliorare l’ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
(2) La direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, prevede prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro. È opportuno modificare tale direttiva per le ragioni che seguono.
(3) Dall’ambito d’applicazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio sono esclusi i trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, la navigazione interna, la pesca marittima, le altre attività in mare e le attività dei medici in formazione.
(4) Nella proposta del 20 settembre 1990 la Commissione non aveva escluso settori e attività dalla direttiva 93/104/CE del Consiglio e nel parere del 20 febbraio 1991 il Parlamento europeo non aveva accettato siffatte esclusioni.
(5) È necessario proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non perché lavorano in particolari settori o svolgono una particolare attività, ma per il fatto stesso che si tratta di lavoratori.
(6) Per quanto riguarda la legislazione settoriale per i lavoratori mobili, occorre un approccio complementare e parallelo nelle disposizioni in materia di sicurezza del trasporto e di salute e sicurezza dei lavoratori in questione.
(7) Occorre tener conto della natura specifica delle attività in mare e delle attività dei medici in formazione.
(8) È inoltre opportuno garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili nei settori e nelle attività che sono esclusi.
(9) È opportuno estendere le disposizioni vigenti in materia di ferie annuali e di valutazione dello stato di salute per i lavoratori notturni e i lavoratori a turni, al fine di includere i lavoratori mobili dei settori e delle attività che sono esclusi.
(10) È necessario adattare le disposizioni esistenti in materia di orario di lavoro e i periodi di riposo per i lavoratori mobili nei settori e nelle attività che sono esclusi.
(11) Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di “riposo” deve essere espresso in unità di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d’ora.
(12) Un accordo europeo relativo all’orario di lavoro della gente di mare è stato applicato mediante una direttiva del Consiglio (6), su proposta della Commissione, a norma dell’articolo 139, paragrafo 2 del trattato. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alla gente di mare.
(13) Nel caso dei “pescatori a percentuale” che sono lavoratori dipendenti, spetta agli Stati membri determinare, a norma dell’articolo 7 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, le condizioni per avere il diritto alle ferie annuali e per la concessione delle stesse, incluse le modalità di pagamento.
(14) Le norme specifiche previste da altri strumenti comunitari, per esempio in materia di periodi di riposo, orario di lavoro, ferie annuali e lavoro notturno di alcune categorie di lavoratori, dovrebbero prevalere sulle disposizioni della direttiva 93/104/CE del Consiglio, come modificata dalla presente direttiva.
(15) Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la disposizione relativa al riposo domenicale dovrebbe essere soppressa.
(16) Nella sentenza relativa alla causa C-84/94 Regno Unito/Consiglio (7) la Corte di giustizia ha statuito che la direttiva 93/104/CE del Consiglio è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato. Non vi è motivo di ritenere che tale sentenza non si applichi a norme analoghe concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nei settori e nelle attività che sono esclusi,
hanno adottato la presente direttiva (1) :
Articolo 1
La direttiva 93/104/CE è modificata come segue:
1) L’articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: (2) .
2) all’articolo 2 è aggiunto il testo seguente: (3) .
3) all’articolo 5 è soppresso il comma seguente:
“Il periodo minimo di riposo di cui al primo comma comprende in linea di principio la domenica.”;
4) l’articolo 14 è sostituito dal testo seguente: (4) .
5) all’articolo 17, il punto 1 del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: (5) .
6) all’articolo 17, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: (6) .
7) sono aggiunti gli articoli seguenti: (7) .
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° agosto 2003, o si assicurano che entro tale data le parti sociali mettano in atto le disposizioni necessarie mediante accordo, fermo restando l’obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Per quanto riguarda i medici in formazione, la data è il 1° agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. L’attuazione della presente direttiva non costituisce una giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori fermo restando il diritto degli Stati membri di sviluppare disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse nel settore dell’orario di lavoro, in considerazione dell’evoluzione della situazione e nel rispetto delle esigenze minime della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate o in via di adozione nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Entro il 1° agosto 2009 la Commissione, consultati gli Stati membri e le parti sociali a livello europeo, riesamina il funzionamento delle disposizioni per quanto riguarda i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima e, in particolare, valuta se esse siano ancora appropriate, in particolare in relazione alla salute e alla sicurezza, allo scopo, se necessario, di proporre le opportune modifiche.
Articolo 4
Entro il 1° agosto 2005 la Commissione, consultati gli Stati membri e le parti sociali a livello europeo, riesamina il funzionamento di queste disposizioni per quanto riguarda i lavoratori nel settore del trasporto di passeggeri nell’ambito di servizi regolari di trasporto urbano, allo scopo, se necessario, di presentare le opportune modifiche volte a garantire in questo settore un approccio coerente e adeguato.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 2000.
Per il Parlamento europeo
la Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
il Presidente
J. Sócrates
Nota 1