Diritto al differimento delle prove fisiche in relazione ai concorsi per Allievo Agente

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L’esigenza del rispetto del termine stabilito per la conclusione del procedimento relativo al concorso pubblico per allievo Agente non può prevalere, senza adeguata motivazione, sulla necessità del concorrente di sottoporsi alle prove fisiche, nelle date indicate dall’amministrazione, senza mettere a rischio la propria salute, soprattutto quando si tratti di decorso operatorio, all’esito di un intervento al quale l’interessato si era dovuto sottoporre a causa di un evento, peraltro riconosciuto dipendente da causa di servizio e risultante da certificazione del Ministero della Difesa.

Il principio è enunciato nella Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 07674/2020 del 4 luglio 2020

Questi i fatti: il ricorrente, convocato per essere sottoposto agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzette Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017 non si presentava producendo certificazione dalla quale si evinceva la sua sottoposizione ad intervento chirurgico con conseguente necessità di attendere per il completo recupero 6 mesi dall’intervento citato.

Pertanto, considerata l’incompatibilità della data di convocazione con la riportata tempistica della guarigione il ricorrente inoltrava una prima istanza di spostamento della data di convocazione e successivamente una seconda istanza dello stesso tipo ritenendo che lo spostamento delle prove operato dal Ministero non fosse compatibile con il termine di 6 mesi dall’intervento chirurgico, necessario per consentirgli una piena guarigione.

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La data veniva spostata ulteriormente, ma tuttavia, in data non utile per le esigenze mediche rappresentante dal ricorrente, e l’interessato proponeva ulteriore istanza di rinvio delle prove rappresentando la necessità che la convocazione fosse fissata ad una distanza minima di sei mesi dall’intervento. A riscontro di tale ultima istanza il Ministero dell’Interno denegava con formale provvedimento la possibilità di una convocazione successiva.

Il ricorrente impugnava detto provvedimento sostenendo che l’amministrazione illegittimamente non gli avrebbe di partecipare alla selezione, seppure inserito negli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti, per una circostanza oggettiva, non dipendente dalla sua volontà né dallo stesso determinata, con suo grave pregiudizio.

Il Collegio ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso.

I Giudici hanno ritenuto il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, totalmente carente di qualsivoglia elemento certo e comprovato da cui possa desumersi l’impossibilità della convocazione del ricorrente per una data compatibile – nel caso in esame, non superiore a 30 giorni rispetto alla data di conclusione del procedimento- con il recupero totale dall’intervento chirurgico subito a cui il ricorrente si è sottoposto per effetto di un trauma riportato, in corso di servizio, durante l’iter concorsuale.

E’ vero, infatti, che quanto al concorso in esame l’art. 2 del decreto del Capo della Polizia del 13.03.2019, lettera e) del punto 3, prevedeva il termine di conclusione dello stesso alla data del 6 agosto 2019, ma è anche vero come il ricorrente non avrebbe potuto sottoporsi alle prove nelle date indicate dall’amministrazione, contenute entro tale data, se non mettendo a rischio la propria salute e, in particolare, l’esito dell’intervento chirurgico al quale il predetto si era dovuto sottoporre all’esito di un -OMISSIS-, peraltro riconosciuto dipendente da causa di servizio (v. certificazione del Ministero della Difesa – Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma del 29/03/2019).

Da un lato, quindi, il motivo dell’istanza di differimento è ascrivibile ad evento di salute non imputabile al ricorrente; dall’altro, l’amministrazione non ha addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale – trenta giorni- prima facie non incompatibile con le esigenze di celerità del concorso.

Ad analoga conclusione era del resto giunto anche il Consiglio di Stato, II con la Sentenza n.4043/2020 del 24 giugno 2020, con riferimento ad una fattispecie verificatasi nella procedura assunzionale. del Corpo della Polizia Penitenziaria, secondo cui anche a fronte di una data ultima di conclusione del procedimento – nel caso specifico, fissato dalla legge n.356/2000 – “è parimenti vero che il perfezionamento delle procedure di assunzione, anche successivamente allo spirare di tale data, non incontra profili preclusivi laddove, come nel caso di specie, venga rappresentata alla procedente Amministrazione la presenza di cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità: dovendo, con ogni evidenza, intendersi rispettato il termine di che trattasi a fronte di istanza di ammissione alla selezione tempestivamente presentata”.

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