Diritto all’oblio: l’interessato deve chiedere l’aggiornamento della notizia

611

Ultimo aggiornamento 20/04/2023

La testata giornalistica ha l’obbligo di tempestivo aggiornamento/cancellazione solo dopo la richiesta dell’interessato.

La Suprema Corte si è così espressa in materia di diritto all’oblio con la sentenza numero 6806 del 7 marzo 2023, ribadendo quanto già affermato lo scorso 31 gennaio con la sentenza numero 2893, e con l’ordinanza n. 6116 del 1° marzo 2023, cristallizzando il principio per il quale solo a richiesta dell’interessato le testate giornalistiche hanno l’obbligo di aggiornare le vicende giudiziarie sulle quali hanno scritto articoli, non potendo gravare sulle testate l’onere di aggiornamento rispetto a vicende di cui si è scritto magari molto tempo addietro.

Un uomo condannato per reati in materia di stupefacenti, si era poi trasferito in un’altra città per questioni anche di riservatezza rispetto alle sue vicissitudini passate, ma la notizia del suo arresto era rimasta ben visibile sul sito di una testata giornalistica online, circostanza che gli ha provocato non pochi imbarazzi e l’interruzione del rapporto affettivo con la compagna. L’interessato si è quindi rivolto al giornale chiedendo la rimozione della notizia e un risarcimento del danno. La testata ha tempestivamente esaudito la prima richiesta ma non ha ritenuto dovuto un risarcimento. L’uomo si è quindi rivolto all’Autorità Giudiziaria.

La Cassazione ha ribadito quanto ha già statuito con altre recentissime sentenze. Le testate giornalistiche legittimamente pubblicano notizie con caratteri di attualità ed interesse. Esse, però, non possono essere obbligate a rimuovere le notizie che, con il trascorrere del tempo, hanno perso i due principi di cui sopra. Il gestore del sito, infatti, non ha alcun obbligo di rimuovere le notizie per il semplice fatto che sarebbe eccessivamente gravoso far ricadere l’onere sulla testata, che sarebbe così costretta a seguire per anni vicende giudiziarie che non sono più di alcun interesse.

La Corte ha quindi statuito che «in tema di trattamento dei dati personali e di diritto all’oblio, anche nel regime precedente al Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 (GDPR), applicabile ratione temporis, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all’aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell’interessato che è la sola a far scaturire in capo al gestore l’obbligo di provvedere senza indugio».

Sarebbe troppo gravoso imporre un obbligo di controllo e aggiornamento continuo di tutte le informazioni che potrebbero perdere rilevanza. Il diritto ad eliminare una narrazione di sé stesso non più attuale prevede una valutazione che non può competere ad altri che non siano l’interessato, e sarebbe altresì impossibile chiedere al giornale di mantenersi aggiornato su tutte le notizie pubblicate magari anni prima.

La testata è pertanto responsabile del mancato aggiornamento/cancellazione – che deve essere tempestivo – solo successivamente alla richiesta dell’interessato.

Advertisement