Diritto all’oblio oncologico

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L’oblio oncologico è definito dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193, come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

L’interessato, già paziente oncologico, può presentare un’apposita istanza, debitamente documentata, inviando il previsto modello ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.

La domanda può essere presentata decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva, ma possono essere previsti termini inferiori di guarigione per specifiche patologie oncologiche.

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Invero, qualora la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, la domanda può essere presentata decorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva.

Per “conclusione del trattamento attivo” della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Oltre ai dati anagrafici, è necessario fornire la documentazione medica relativa alla richiesta di oblio, utilizzando il modello appositamente previsto che è corredato anche dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Il certificato di oblio oncologico deve essere redatto usando il previsto modello e deve contenere l’indicazione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale e della residenza dell’interessato, senza ulteriori informazioni relative alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati.

L’istanza di oblio oncologico deve essere conservata per dieci anni dalla presentazione della stessa, mentre la certificazione per dieci anni dalla ricezione. Pertanto, una volta decorso tale termine, il titolare deve procedere alla cancellazione della predetta documentazione.

L’art. 5, comma 4 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 stabilisce che il soggetto incaricato della vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di oblio oncologico è il Garante per la protezione dei dati personali.

Questo vale sia per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici sia per quelli effettuati da soggetti privati.

Inoltre, l’Autorità è chiamata a svolgere anche un ruolo proattivo di sensibilizzazione e informazione; ciò specialmente in relazione alla particolare delicatezza del tema e alle ricadute che determina su un’ampia platea di interessati.

Al riguardo, sul sito del Garante per la protezione dei dati personali è presente un compunto vademecum alla cui lettura rimandiamo per tutte le ulteriori specificazioni con riguardo ai divieti di assumere informazioni concernenti le patologie oncologiche pregresse per la determinazione delle condizioni di accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi e alle procedure adottive concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

Il Vademecum è consultabile al seguente link:

https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10044898

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