Disciplina dirigenza – Orario di lavoro e prestazioni di lavoro straordinario

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Disciplina della dirigenza della Polizia di Stato. – Orario di lavoro e prestazioni di lavoro straordinario

Con circolare 333-AGG/prot. N. 0002985 del 31 gennaio 2024, a firma del Capo della Polizia sono state dettate disposizioni in relazione alla dirigenza della Polizia di Stato con riferimento alla tematica dell’orario di lavoro e alle diverse richieste di delucidazioni avanzate in relazione a alcuni profili della disciplina dedicata.

Con le circolari del 2 dicembre 2017 e del 29 gennaio 2018 – emanate in occasione dell’entrata in vigore della revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 – erano già state fornite alcune indicazioni sullo status dirigenziale, precisando, tra l’altro, che i dirigenti sono esclusi dalla programmazione dei turni di servizio e sono tenuti a certificare “con autodichiarazione l’orario di lavoro e l’effettuazione delle ore di lavoro straordinario prestato”.

Con riguardo all’orario di lavoro la circolare evidenzia che le previste 36 ore di lavoro settimanale vanno modulate secondo il regime della settimana corta” o della “settimana lunga”, “in relazione all’ufficio in cui si presta servizio”, e che di conseguenza, in caso di settimana corta il completamento delle 36 ore settimanali, assicurato con i due rientri a settimana, dovrà essere calibrato sulla base delle concrete esigenze di servizio, oltre che di funzionalità dell’ufficio, ovvero in relazione a specifiche disposizioni del superiore gerarchico.

Nondimeno, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, il dirigente potrà seguire un regime orario diverso da quello previsto per l’ufficio di appartenenza, previa autorizzazione del proprio superiore gerarchico (come, ad esempio, accade nel caso in cui si renda necessaria la presenza in servizio del dirigente nella giornata di sabato, sebbene il proprio ufficio segua il regime della c.d. settimana corta).

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In tale contesto, considerata anche la peculiarità delle funzioni svolte, la necessità di contemperare le diverse esigenze connesse allo svolgimento dell’attività istituzionale con l’applicazione dei principi generali vigenti in materia, determina la possibilità, anche per i dirigenti, di fruire della flessibilità dell’orario, ma pur sempre in coerenza con le fasce orarie previste per l’ufficio di riferimento e nel rispetto delle ore di lavoro giornaliere.

Come emerge dalla lettura sistematica dell’articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e delle disposizioni contrattuali di volta in volta estese ai dirigenti – tra le quali, da ultimo, l’articolo 10 (orario di lavoro) del decreto del Presidente della Repubblica 51 marzo 2018, n 39, applicabile al personale dirigente ai sensi dell’articolo 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Pertanto, ai fini di un corretto e funzionale andamento delle attività d’ufficio, i dirigenti dovranno informare i rispettivi superiori gerarchici circa la loro presenza lavorativa, mentre i superiori gerarchici potranno, comunque, disporre un impiego diverso da quello previsto per il dirigente, in ragione delle effettive e sopravvenute esigenze di servizio.

Considerato, poi, che i dirigenti della Polizia di Stato devono assicurare lo svolgimento del proprio impegno lavorativo nella sede dell’ufficio nell’ambito del quale sono esercitate le funzioni, fatte salve esigenze di ordine pubblico, operative ovvero attività di servizio che devono svolgersi fuori dalla sede, ne consegue che la presenza sul luogo di lavoro va regolata in coerenza con il regime orario in vigore presso l’articolazione diretta, proprio al fine di imprimere un corretto e costante impulso, attraverso l’esercizio dei compiti di direzione e di indirizzo, alla complessiva attività dell’ufficio, nonché di monitoraggio e controllo dell’operato del personale preposto.

Per finalità di omogeneità procedurale e allo scopo di superare difformità applicative registrate tra Uffici, la circolare dispone che, a decorrere dalla mensilità successiva alla diramazione della circolare, tutti gli Uffici centrali e territoriali dovranno inserire all’interno del sistema “PS Personale” l’orario di lavoro e le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dirigenti della Polizia di Stato di tutti i ruoli e qualifiche – oltre che tutte le altre indennità accessorie – sulla base delle attestazioni mensili, che continueranno a essere inviate ai rispettivi Uffici amministrativo-contabili per i conseguenti adempimenti.

In merito al contenuto della richiamata circolare, nel corso di un incontro tenutosi oggi con il Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani, il SIULP ha richiesto, di seguito a quanto già rappresentato nel corso del seminario avuto luogo lo scorso lunedì presso la Scuola Superiore di Polizia con i neo Dirigenti Superiori, ha richiesto che pur non volendo precludere ogni forma di organizzazione e verifica da parte dell’Amministrazione, era altrettanto necessario rivedere l’iter al fine di non pregiudicare o ledere la dignità della funzione dirigenziale così come intesa in tutta la pubblica amministrazione e più volte ribadita anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con proprie circolari. A tal fine si richiedeva di istituire un’area dedicata sul PS Personale, nel quale ogni singolo dirigente dovrà immettere i dati così come richiesti dal modulo allegato alla circolare appena emanata, mentre all’ufficio amministrativo contabile, ai fini autorizzativi per il relativo pagamento delle prestazioni accessorie, di continuare ad utilizzare la modulistica attualmente in uso.

Il Capo della Polizia, condividendo le argomentazioni rappresentate dal SIULP, concordava sull’ipotesi prospettata assicurando che sarebbero state apportate le modifiche necessarie e un seguito di circolare per meglio specificare quanto già enunciato nell’ultima emanata.

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