Disposizioni relative al Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza

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Nuovi termini di efficacia delle disposizioni relative al Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID 19

L’articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (C.d. “milleproroghe”), ha prorogato fino al 31 marzo 2021 l’efficacia di disposizioni legislative, alcune delle quali sono di particolare interesse per i lavoratori della Polizia di Stato. Al riguardo, il Dipartimento della P.S. ha emanato direttive con
la circolare Prot. 0000766 del 12 febbraio 2021, precisando i nuovi termini di efficacia delle disposizioni relative al Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In primo luogo, continua ad applicarsi al personale della Polizia di Stato l’articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di dispensa temporanea dalla presenza in servizio e di congedo straordinario per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19.

Risulta altresì prorogata l’efficacia della norma contenuta nell’articolo 263, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 77, in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Al riguardo, è opportuno ricordare che, prima con D.M. 23 dicembre 2020 e successivamente con D.M. 20 gennaio 2021, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha prorogato, sino al 30 aprile 2021, le disposizioni del D.M. 19 ottobre 2020 in materia di lavoro agile nella pubblica
amministrazione, richiamate per la Polizia di Stato nella circolare n. 15121 del 11 novembre 2020.

In ragione, invece, della mancata proroga dell’articolo 39 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano oggi applicazione, con riferimento alla categoria dei lavoratori disabili e lavoratori fragili, l’art. 26, comma 2-bis d.l. n. 18/2020, in vigore fino al 28 febbraio 2021 2, nonché l’art. 5, comma 4, lett. b), d.P.C.M. 14 gennaio 2021 secondo cui, nelle pubbliche amministrazioni, i dirigenti adottano – di norma – nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile e della formazione professionale.
Inoltre, l’articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 1263 contenente disposizioni in materia di lavoro agile e congedo straordinario (con indennità al 50% o senza indennità) per i genitori di minori di anni 16, durante il periodo di quarantena obbligatoria o di sospensione dell’attività scolastica in presenza del figlio convivente, ha cessato di avere efficacia il 10 gennaio 2021.

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Pertanto, nel caso di quarantena obbligatoria del figlio minore (non invece per il caso della didattica a distanza), si applicheranno le disposizioni emanate con la circolare n. 15121 dell’11 novembre 2020 secondo cui in via prioritaria deve essere vagliata la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. Solo in subordine, qualora lo smart working non sia praticabile, il dipendente potrà essere dispensato temporaneamente in via precauzionale a norma dell’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020, secondo le modalità e i criteri indicati nella suddetta circolare. Infine, sempre nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, il sopracitato art. 5, comma 4, lett. b) d.P.C.M. 14 gennaio 2021 stabilisce che i dirigenti adottano anche nei confronti dei destinatari dell’art. 21-bis n. 104/2020 ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile e della formazione professionale.

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