DPR 21 aprile 2023, n. 66, Modifiche al regolamento di servizio amm.ne p.s.

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Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2023, n. 66, “Regolamento recante modifiche al regolamento di servizio dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782. : Per opportuna conoscenza e per i seguiti di competenza, si rappresenta che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2023, n.133, è stato pubblicato il decreto in oggetto indicato, recante modifiche al Regolamento di servizio dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza, che entrerà quindi in vigore il 24 giugno p.v.

Tali modifiche si muovono lungo due distinti versanti, concernenti, da un lato, l’introduzione di una disciplina organica delle procedure da adottare nei confronti del personale della Polizia di Stato che si trovi ad affrontare temporanee situazioni di disagio psico-sociale e, dall’altro, la disciplina dei procedimenti per il riconoscimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e delle ricompense per lodevole comportamento.

La prima novella muove dalla necessità di regolamentare quelle situazioni nelle quali il personale si trova ad affrontare situazioni di disagio che, pur non presentando caratteristiche tali da essere ricondotte a un’infermità neuro-psichica, non consentono lo svolgimento di compiti implicanti il porto dell’armamento individuale. In questi casi, infatti, si procede con il ritiro temporaneo dell’arma d’ordinanza e l’adibizione del personale a servizi interni non operativi.

L’esigenza di procedimentalizzare le ipotesi appena descritte è emersa anche all’esito degli approfondimenti svolti dal “Tavolo di lavoro per la prevenzione e la gestione delle situazioni di disagio per la salvaguardia della salute psicosociale del personale della Polizia di Stato” attivato presso questo Dipartimento e dall’Osservatorio permanente interforze sul fenomeno suicidario tra gli appartenenti alle Forze di polizia.

Più nel dettaglio, si assiste all’introduzione del Titolo IV-bis del Regolamento di servizio – e, segnatamente, degli articoli 48-bis, 48-ter e 48-quater – nonché dell’articolo 61-bis.

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Ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, nei casi di cui all’art. 48, quarto comma, nonché nei casi in cui venga accertato – ai sensi dei commi successivi – un temporaneo disagio psico-sociale, il dirigente dell’ufficio o il comandante del reparto provvede a ritirare senza ritardo, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, l’armamento individuale.

Il comma 2 del medesimo articolo reca la definizione di “disagio psico-sociale”, chiarendo che per esso debba intendersi “uno stato di perturbamento psichico reattivo, che consente lo svolgimento dei compiti non implicanti il porto dell’armamento individuale”,

Tale stato è accertato – su richiesta del dirigente dell’ufficio o del comandante del reparto – da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, che, previo svolgimento degli accertamenti necessari, si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.

Qualora il medico accerti la situazione di disagio psico-sociale, fissa un termine non superiore a sessanta giorni per la revisione della condizione del dipendente. Se lo stato di perturbamento risulta ancora persistente, il predetto medico può reiterare l’accertamento, per una durata massima complessiva di centottanta giorni (comma 3).

Inoltre, nei casi in cui il medico accerti una situazione di disagio psico-sociale, l’armamento individuale e le ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l’acquisto di armi, sono ritirati in via cautelare, con provvedimento del dirigente dell’ufficio o del comandante del reparto, per il tempo indicato nei provvedimenti del medico.

Nei casi in cui, a seguito degli accertamenti, il medico verifica il venir meno della situazione di disagio, esprime il nulla osta alla riconsegna dell’armamento individuale (comma 4).

Trascorso il termine di centottanta giorni, nei casi in cui non sussistano i requisiti per la riconsegna dell’armamento, il procedimento è devoluto alla Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato, di cui all’articolo 48-quater.
In tal caso, la misura del ritiro è prorogata di ulteriori novanta giorni, entro ì quali la predetta Commissione rilascia il nulla osta ovvero invia il dipendente alla competente Commissione medico-ospedaliera per l’accertamento dell’eventuale esistenza dei presupposti di cui all’articolo 48, quarto comma, del Regolamento di servizio (comma 5).
Nelle ipotesi in cui è stato disposto il ritiro di armi diverse dall’armamento individuale, il dirigente dell’ufficio o il comandante del reparto concorda le modalità di esecuzione del provvedimento con il Questore competente per il luogo in cui il dipendente detiene tali armi, se diverso dalla sede di servizio. Il dirigente dell’ufficio o il comandante del reparto che dispone il ritiro cautelare ai sensi dell’articolo 39, secondo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.
773, ne dà immediata comunicazione al Prefetto per l’eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 39 (comma 6).

Infine, si prevede una sorta di “procedura d’urgenza” per le fattispecie in cui, per la situazione di fatto, non sia possibile attendere il provvedimento del medico. In questi casi, il dirigente dell’ufficio o il comandante del reparto dispone il ritiro immediato dell’armamento individuale, delle ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l’acquisto di armi, inviando il dipendente ai previsti accertamenti sanitari (comma 7).

L’articolo 48-ter definisce le modalità di impiego del dipendente nei cui confronti è stato disposto il ritiro dell’armamento ai sensi dell’articolo 48-bis, prevedendo che il medesimo dipendente venga assegnato a servizi interni non operativi per tutto il periodo di efficacia dei provvedimenti di ritiro.

Ciononostante, il dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, nonché quello accessorio compatibile con le modalità di impiego.

L’articolo 48-quater istituisce la citata Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Tale organismo è presieduto da un dirigente superiore medico della Polizia di Stato e composto da un funzionario tecnico appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica dirigenziale, e da un funzionario appartenente alla carriera dei medici.

Inoltre, si prevede la possibilità di istituire – con decreto del Capo della poliziaDirettore generale della pubblica sicurezza, e nel rispetto delle dotazioni vigenti – fino a sette sezioni decentrate della Commissione.

Con decreto del Capo della Polizia sono altresi nominati il presidente e i componenti della Commissione che, tra l’altro, durano in carica dodici mesi e possono essere riconfermati, per egual periodo, anche più volte. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

L’incarico di presidente e componente della Commissione non costituisce autonoma posizione dirigenziale.

Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Per effetto dell’articolo 61-bis, nel caso in cui venga disposto il ritiro temporaneo dell’armamento individuale ai sensi dell’articolo 48-bis, il medico della Polizia di Stato che ha effettuato l’accertamento propone al dipendente appositi percorsi di sostegno psico-sociale, i cui esiti sono valutati ai fini dell’espressione del nulla osta di cui al medesimo articolo 48-bis, commi 4 e 5.

Sul secondo versante, ossia quello dedicato alle modifiche della disciplina dei Consigli per le ricompense, il regolamento in esame interviene sostituendo gli articoli 74 e 75 del Regolamento di servizio.

In merito all’articolo 74, concernente il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, resta invariato il contenuto del comma 1, che disciplina l’istituzione del Consiglio, precisando che esso esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera sul conferimento dell’encomio solenne.

Ai sensi del comma 2, il Consiglio è presieduto e convocato dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie. È prevista anche la figura di un supplente del presidente, individuato tra i prefetti o i dirigenti generali di pubblica sicurezza.

Il comma 3 riconfigura la composizione del Consiglio, al fine di consentire la partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali la cui rappresentatività sia stata accertata sulla base della rilevazione nazionale annuale.

In particolare, la norma prevede che il Consiglio sia composto, per la parte pubblica, dal presidente e da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza in numero non inferiore a due, e, per la parte sindacale, dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime. I supplenti sono individuati con le stesse modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.

Il comma 4 disciplina il funzionamento del Consiglio. L’organismo è regolarmente costituito con la presenza, per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla metà dei membri espressi da ciascuna delle predette  rappresentanze.

Si prevede, altresì, che il Consiglio deliberi a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le seguenti modalità.

Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il cinquanta per cento dei voti.

Nell’ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente in ragione del grado di rappresentatività dell’associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale.
Nell’ambito della parte pubblica, il cinquanta per cento è ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. Al fine di assicurare che il procedimento si concluda con una deliberazione è previsto che, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il comma 5 introduce, invece, una speciale disciplina per i soli procedimenti per il conferimento della promozione per merito straordinario. Nel dettaglio, si prevede che il parere del Consiglio si consideri negativo nel caso in cui gli aventi diritto al voto, che rappresentino l’unanimità della parte sindacale convocata, oppure della parte pubblica convocata, abbiano espresso voto contrario.

Le previsioni di cui ai commi 6 e 7 risultano sostanzialmente invariate rispetto al testo previgente.

In particolare, il comma 6 disciplina lo svolgimento delle funzioni di segreteria, che sono affidate ad un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. È, inoltre, previsto che le attività istruttorie siano svolte dall’apposito Ufficio per le ricompense della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

Il comma 7 stabilisce che il Consiglio esercita una funzione consultiva sull’intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.

Per quel che riguarda l’articolo 75, concernente il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, il comma 1, come nel caso dell’articolo 74, rimane invariato rispetto al testo previgente e dispone che il Collegio deliberi sulla concessione dell’encomio e della lode.

Il comma 2, oltre a stabilire la gratuità dell’incarico di componente, definisce la compagine del Consiglio, secondo uno schema che è sostanzialmente simmetrico a quello delineato dal “nuovo” articolo 74.

Infatti, il Collegio è presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente con qualifica di prefetto o dirigente generale di pubblica sicurezza.

Inoltre, il Consiglio si compone, per la parte pubblica, da rappresentanti dell’Amministrazione della pubblica sicurezza in numero non inferiore a tre, compreso il presidente, di cui uno scelto tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre i restanti tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato, nonché, per la parte sindacale, dai rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base della rilevazione nazionale annuale, designati di volta in volta dalle medesime.

Il comma 3 chiarisce che il presidente, il supplente e gli altri componenti di parte pubblica siano nominati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Il comma 4 individua il quorum necessario per la regolare costituzione del Consiglio.
Anche in questo caso, esso è legittimamente costituito con la presenza. per ciascuna delle due rappresentanze, di un numero di componenti superiore alla metà dei membri espressi da ciascuna delle predette rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi dalla parte sindacale e dalla parte pubblica, secondo le modalità che seguono.

Alla parte pubblica e alla parte sindacale spetta, rispettivamente, il cinquanta per cento dei voti. Nell’ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto calcolato proporzionalmente, in ragione del grado di rappresentatività dell’associazione sindacale di appartenenza, rilevato annualmente su scala nazionale. Nell’ambito della parte pubblica, il cinquanta per cento è ripartito equamente tra i relativi rappresentanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Rimane invariato, nella sostanza, il comma 5, che disciplina lo svolgimento delle funzioni di segreteria affidate ad un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Inoltre, è previsto che le attività istruttorie siano svolte dall’apposito Ufficio per le ricompense della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

In conclusione, si precisa che la disciplina recata da entrambi gli articoli (artt. 74 e 75), così come sostituiti dal decreto in oggetto, si applica ai procedimenti relativi al conferimento di ricompense avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Infine, il decreto reca la clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso comunque dipendenti provvedono all’attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

PDF DPR 21 aprile 2023, n. 66,

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