In riferimento ad alcune richieste di chiarimento che ci sono pervenute precisiamo che ai fini del superamento delle varie soglie previste dalla normativa relativa al trattamento previdenziale ai superstiti rileva la totalità dei redditi del beneficiario, compresi gli introiti che derivano dalla locazione di un immobile. Il fatto che fiscalmente si applichi la cedolare secca invece dell’ordinaria tassazione IRPEF è irrilevante.
La regola sul cumulo dei redditi con la pensione di reversibilità è contenuta nel comma 41 della legge 335/1995. Prevede che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti siano cumulabili con i redditi del beneficiario ma vengano decurtati nella seguente proporzione:
- reddito superiore a tre volte il minimo INPS (per il 2024, 23mila 345 euro annui): pensione ai superstiti tagliata del 25%;
- reddito superiore a quattro volte il minimo (per il 2024, 31mila 127 euro annui): pensione ai superstiti tagliata del 40%;
- reddito superiore a cinque volte il minimo (per il 2024, 38mila 909 euro annui): taglio del 50%.
Quindi, occorre calcolare il reddito complessivo (escludendo l’importo della pensione ai superstiti) e poi applicare le percentuali sopra elencate.