Erogazione di piccoli prestiti al personale della Polizia di Stato

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Erogazione di piccoli prestiti al personale della Polizia di Stato. Disciplina e modalità operative.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, nella seduta del 23 ottobre 2025, ha deliberato l’introduzione di una misura di sostegno economico in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato quale intervento di assistenza diretta nell’ambito delle competenze istituzionali dell’Ente.

Con l’approvazione del relativo Regolamento (Allegato 1) è stata istituita e regolamentata la concessione di piccoli prestiti a tasso agevolato, finalizzata a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che i dipendenti della Polizia di Stato in servizio dovessero avere per rispondere ad esigenze proprie ovvero dei loro familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia.

Si forniscono di seguito le indicazioni applicative dell’atto istitutivo affinchè sia garantita l’operatività della misura nel più breve tempo possibile precisando che la stessa sarà posta nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate nel bilancio dell’Ente che valuterà le istanze all’interno dello specifico esercizio finanziario, fino a capienza delle risorse previste.

1. Finalità del prestito

In merito alla finalità della misura, l’intervento straordinario dovrà rispondere alle seguenti esigenze:

  • spese per separazione o divorzio del dipendente;
  • spese scolastiche non coperte da contributi pubblici quali, a titolo esemplificativo, gli oneri per l’acquisto di libri, per tasse e/o contributi formativi richiesti dagli istituti, gite scolastiche o progetti di scambio culturale, ecc.

Per tali esigenze la domanda per la concessione del prestito può essere presentata al verificarsi dell’evento ovvero entro un anno dallo stesso.

  • spese per cure odontoiatriche;
  • spese connesse a trasferimenti di sede a domanda o nuova assegnazione del dipendente;
  • interventi di manutenzione straordinaria deliberati dall’assemblea condominiale riguardanti l’unica abitazione di proprietà del dipendente o del coniuge nella quale il nucleo familiare risieda3;
  • spese di riparazione dell’unico autoveicolo di proprietà del dipendente4.

Per questo tipo di necessità, la richiesta può essere presentata insieme a documenti che dimostrano la spesa:

  • prima di sostenerla, allegando un preventivo;
  • oppure dopo averla già sostenuta, purché la domanda venga fatta entro un anno dalla data del documento di spesa (fattura o ricevuta).

Per tutte le spese oggetto della richiesta di prestito, è obbligatorio fornire idonea documentazione giustificativa, quali fatture, ricevute, delibere, ecc., ovvero, nei casi previsti, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Presentazione delle domande

Le domande, a partire dal 10 aprile 2026, dovranno essere redatte in carta semplice compilando l’allegato Modello 1 in ogni sua parte e presentate, a cura dei dipendenti interessati, agli Uffici di appartenenza unitamente alla seguente documentazione:

  • Ultimo cedolino stipendiale;
  • Certificazione unica (CUI));
  • Certificato medico redatto sull’allegato Modello 25 (per eventuali gravissime patologie che non consentano l’accesso a prestazioni creditizie secondo le ordinarie valutazioni di sostenibilità questo Fondo ha previsto istituti di diversa natura finalizzati all’erogazione di contributi a fondo perduto6);
  • Documentazione relativa alla spesa sostenuta e/o da sostenere7.

Gli Uffici riceventi, attestata l’autenticità della firma del richiedente e verificata la completezza della documentazione annessa nonché la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento, trasmetteranno l’istanza del dipendente a questo Fondo – Sezione prestiti all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.fondoassistenzaps@pecps.interno.it in un unico file pdf con lettera di trasmissione recante come oggetto: “Erogazione di piccoli prestiti al personale della Polizia di Stato – qualifica, cognome e nome del dipendente, luogo e data di nascita, Perld – Trasmissione istanza ”, avendo cura di esprimere una preliminare valutazione sulla concessione o sull’eventuale diniego del prestito in riferimento ai requisiti di cui al punto 1 del regolamento specifico (Modello 3).

Le istanze saranno valutate secondo l’ordine cronologico di ricezione da parte dell’ufficio scrivente che, all’esito dell’istruttoria, darà comunicazione agli interessati, tramite i loro Uffici di appartenenza, della concessione del prestito ovvero del diniego dello stesso.

In caso di erogazione, seguirà l’accredito della somma mediante bonifico bancario sul C/C indicato all’atto dell’istanza, significando che lo stesso deve essere intestato al richiedente anche quale cointestatario.

Qualora l’istanza risultasse incompleta, anche in riferimento alla documentazione a supporto della stessa, sarà archiviata dandone specifica comunicazione, tramite il proprio Ufficio, al dipendente che potrà presentare una nuova istanza valutata secondo l’ordine di arrivo.

  1. prestiti saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse annuali stanziate in bilancio.
  1. Condizioni di erogazione – ritenute

Sul prestito erogato saranno applicate le seguenti condizioni economiche, precisando che, il tasso da applicarsi, sarà fissato su base annuale8, tenendo conto dei tassi medi praticati sul mercato per operazioni di credito al consumo di analoga natura e durata:

  • 3,40% quale tasso di interesse annuo fisso come determinato per l’anno 2026;
  • 0,20% una tantum destinato alla costituzione del Fondo di garanzia prestiti.
  1. Fondo di garanzia sarà trattenuto al momento dell’erogazione. L’atto di concessione è esente da imposta di bollo.

Il rimborso avverrà esclusivamente mediante trattenuta diretta sullo stipendio del dipendente.

Nella Tabella (Allegato 2) è riprodotto un simbolico prospetto riguardante le misure e la durata dei prestiti.

  1. Estinzione Anticipata

L’estinzione anticipata del prestito potrà avvenire secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante versamento in un’unica soluzione dell’importo dovuto sul conto corrente bancario: IT07J0503411701000000002838 intestato al Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato con la seguente causale “Estinzione anticipata del prestito n. / (anno)_”.

Si precisa che, in relazione ai tempi opzionabile da parte del dipendente per la restituzione del prestito – da 12 a 60 mesi -, il tempo massimo concedibile andrà parametrato alla durata massima del servizio prima del pensionamento per limiti di età.

D’altro canto, qualora i dipendenti che, nell’arco del periodo assegnato per la restituzione del prestito, presentassero domanda di quiescenza ovvero ultimassero il servizio per qualsiasi causa successivamente intervenuta, gli stessi dovranno dare tempestiva comunicazione a questo Ente concedente. Si darà corso in tal modo al procedimento di estinzione anticipata del prestito.

I Dirigenti degli Uffici di appartenenza comunicheranno tempestivamente l’eventuale avvio di procedimenti, anche di natura disciplinare, dai quali possa derivare la diminuzione, anche temporanea, del trattamento stipendiale a carico dei dipendenti beneficiari del prestito in corso, atteso che tali situazioni possono impattare sulla posizione di garanzia dell’Ente.

La presente circolare potrà essere consultata e scaricata, unitamente al Regolamento ed ai moduli richiamati, dal portale intranet Doppiavela.

Si confida nella puntuale osservanza delle presenti disposizioni e nella massima diffusione delle stesse a tutto il personale della Polizia di Stato.


  1. Per dipendenti in servizio si intendono gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in servizio al momento della presentazione della domanda. Non rientrano nella suddetta categoria i dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio ai sensi degli artt.91 e segg. del testo unico del pubblico impiego.
  2. Per familiari si intendono: il coniuge non separato o divorziato; i figli ed i genitori, il convivente “more uxorio” qualora la convivenza sia regolarmente trascritta nel registro delle unioni civili istituito presso il Comune di residenza come previsto dall’art. 1 comma 36 della L.20 maggio 2016 n. 76, coloro per i quali con decreto motivato del giudice viene esercitato l’ufficio della tutela ex artt. 343 e 424 del codice civile.
  3. II dipendente dovrà attestare la proprietà dell’immobile mediante idonea documentazione (a titolo esemplificativo: atto di proprietà, visura catastale aggiornata o altra documentazione equivalente) nonché redigere autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ove attesti che l’abitazione oggetto delle spese costituisce l’unico immobile abitativo di proprietà del medesimo e del coniuge.
  4. II dipendente dovrà attestare, mediante idonea documentazione o autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che il veicolo oggetto delle spese è di sua esclusiva proprietà e costituisce l’unico autoveicolo di proprietà del medesimo.
  5. II certificato medico è valido se redatto in data antecedente non oltre 30 giorni alla presentazione della domanda.
  6. Si veda circolare n. 559/C/3/A.4 datata 26 luglio 2019 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
  7. Dimostrando la titolarità della richiesta.
  8. Annualmente, con apposita comunicazione nel mese di gennaio, il tasso di interesse fisso sarà determinato dal Fondo in misura comunque inferiore a quella mediamente applicata dagli operatori finanziari.

FONDO ASSISTENZA – Erogazione prestiti – Disciplina e modalità operative

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