L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi disciplinata dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, ha enunciato il principio che l’esenzione Irpef prevista a favore delle vittime del dovere ed equiparati, e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all’evento lesivo.
La normativa agevolativa prevede testualmente: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi”.
L’Amministrazione finanziaria si è uniforma all’interpretazione effettuata dal legislatore, che ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle “vittime del dovere” ed “equiparati” e ai loro “familiari superstiti”, alcuni benefici in materia di esenzione dall’imposta sui redditi già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, superando così la differenza di trattamento per le agevolazioni a favore delle due categorie.
L’individuazione dei beneficiari è operata attraverso il richiamo alle normative di settore e, specificatamente, alle leggi n. 466/1980 (“Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”) e n. 302/1990 (“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), che hanno fornito una prima definizione di “vittima del dovere”, poi ampliata, anche attraverso l’individuazione della categoria dei soggetti “equiparati”, dall’articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005.
In particolare, i benefici fiscali estesi sono quelli previsti dall’articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) e dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”).
Con riferimento al citato articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, relativa all’estensione dei benefici fiscali, la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, ha affermato il principio secondo cui l’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali “a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare nessuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere” e che la lettura dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004 “depone nel senso che l’esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerna il trattamento pensionistico in quanto tale e neanche quello conseguito a seguito dell’aumento figurativo di cui al comma 1. E tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi. […] con la risoluzione del 1° dicembre 2008, n. 453/E la stessa Agenzia, richiamando la Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ebbe a ritenere non solo che il beneficio spettasse sull’intero trattamento pensionistico e non sulla quota oggetto dell’aumento figurativo, ma anche che esso spettasse su tutti i trattamenti pensionistici goduti, […]» (cfr Cassazione, n. 15121/2024).
L’Agenzia, inoltre, in linea con l’orientamento costante della Corte di cassazione, secondo cui l’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016 prevede espressamente un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione (tra le molte, Cassazione n. 4873/2025, n. 29549/2023, n. 29330/2023 e n. 19789/2023, ha chiarito che il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della citata norma.



