Esenzione IMU a favore degli appartenenti alle forze di Polizia

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Ultimo aggiornamento 12/05/2023

Nell’approssimarsi della data in cui è previsto l’acconto o il saldo dell’IMU – Imposta Municipale alcuni nostri iscritti ci chiedono chiarimenti circa la possibilità di usufruire di un’agevolazione sia sulla prima rata che sulla seconda dell’IMU su uno dei loro immobili, anche se non è quello in cui risiedono.
Al riguardo ricordiamo che anche quest’anno coloro che appartengono alle forze di polizia, hanno diritto di usufruire dell’esenzione IMU su un loro immobile di proprietà e pertinenze, anche se non hanno la residenza anagrafica in quell’immobile.

Si tratta di una previsione applicabile agli appartenenti alle Forze Armate consistente nel diritto di ottenere l’esenzione IMU su un immobile di proprietà e pertinenza, anche senza l’obbligo di residenza anagrafica.

I destinatari di questo sgravio, oltre alle forze di polizia civili, – secondo il DL n. 102 del 31/08/2013 art. 2 comma 5, convertito in Legge 124/2013 – sono le seguenti categorie:

  • Arma dei Carabinieri;
  • Marina Militare;
  • Guardia di finanza;
  • Vigili del fuoco;
  • Aeronautica Militare;
  • Esercito Italiano.

L’esenzione IMU per militari e il nucleo familiare comporta, però, alcune condizioni che devono essere rispettate, pena il recesso dell’esonero e segnatamente:

Il soggetto richiedente l’esonero non deve già usufruire delle agevolazioni per la “prima casa”;

L’immobile in questione non deve essere dato in locazione o in comodato, in caso di affitto comporterebbe un aumento del reddito del proprietario che dovrebbe essere, quindi, sottoposto a regolare tassazione;

L’immobile, inoltre, non deve appartenente alle categorie catastali di lusso: la categoria catastale A1, che comprende le abitazioni signorili, la A8, che riguarda le ville, la categoria A9, costituita da castelli e da tutti i palazzi di pregio storico e artistico. In questi casi il proprietario deve provvedere al pagamento dell’imposta anche se vi stabilisce la residenza.

Per pertinenze, si intendono gli immobili catalogati come C2, C6 e C7 che sono a servizio dell’abitazione principale: garage, magazzini, cantine, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie.

Il Comune interessato non provvede ad inserire l’esenzione in modo automatico, ma a seguito della dichiarazione di esenzione IMU per le forze dell’ordine da parte del proprietario dell’immobile.

La comunicazione deve essere inviata al Comune di riferimento in tempi celeri, così da poter permettere l’introduzione dell’immobile nella lista comunale degli esentati dal pagamento.

La dichiarazione può essere inviata anche tramite Pec, purché sia corredata dall’Attestazione di servizio. Il modello dichiarazione esenzione IMU forze dell’ordine 2022 è disponibile online e richiede di inserire i propri dati anagrafici e quelli in riferimento all’immobile per il quale stiamo chiedendo l’agevolazione.

Ci sono piattaforme sul web che permettono la compilazione in modo guidato, se necessario.
Al fine di predisporre la richiesta completa di tutti i documenti necessari, consigliamo di contattare l’ufficio comunale della propria città così da ricevere un elenco dei materiali necessari.

Nel caso in cui un appartenente alle Forze Armate avesse pagato l’IMU, può richiedere il rimborso. Esiste, infatti, un fac-simile online da scaricare, compilare in tutte le sue parti ed inviare all’ente di riferimento per avviare la pratica.

Non è necessario presentare le dichiarazioni solo ed esclusivamente su modello predisposto dallo stesso Ente Comunale.

Invero, a tal proposito giova ricordare che la Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila con la sentenza 531/2021, ha accolto il ricorso dell’interessato chiarendo che:

“… pur se l’avviso risulta sufficientemente motivato, nel merito, ribadendo che il ricorrente appartiene alle forze di polizia, ha diritto all’agevolazione prima casa, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, come previsto da art. 13 comma 2 Dlgs n. 201/2011 e dal comma 5 dell’art. 2 della Legge 124/2013; mentre per quanto attiene alla dichiarazione IMU prevista dal regolamento comunale, si richiama la decisione della Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo sentenza n. 145 del 28/02/2017 sez. VII staccata di Pescara, la quale ha ribadito che il diniego del Comune di riconoscere l’applicazione dell’aliquota agevolata ai fini ICI, pur in presenza di tutti i requisiti per poterne fruire, soltanto perché il contribuente non ha effettuato la dichiarazione su modello predisposto dallo stesso Ente, è da ritenersi illegittimo perché in contrasto con lo Statuto del Contribuente secondo cui al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.

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