Ferie: monetizzazione per quelle non godute – Cons. Stato sent. nr. 1084/09 del 20 gennaio 2009

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Ferie: monetizzazione anche per quelle non godute durante il periodo di aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa dal servizio. Il Consiglio di Stato, con questa decisione, ha evidenziato come il diritto del lavoratore alle ferie annuali è ricollegabile, tra l’altro, al “soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore” pertanto, “ la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore”. Il Supremo organo di giustizia amministrativa sancisce come “tale principio non si fonda sull’art. 18, dpr 254/99, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma sia meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l’art. 14, dpr 395/95 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (questa è comunque l’unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi)”. Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall’art. 36.

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 1084/09 del 20 gennaio 2009 – dep. 24/02/2009

 

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Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 1084/09 del 20 gennaio 2009 – dep. 24/02/2009

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1084/09

Reg.Dec.

N. 5159 Reg.Ric.

ANNO 2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

xxx, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, n. 99/06 pubblicata il 6-2-2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 20-1-2009 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Udito l’Avv. dello Stato Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto da xxxx, sovrintendente capo della Polizia di Stato, per la declaratoria del diritto ad ottenere il compenso sostitutivo per ferie non godute negli anni 1996 e 1997.

Il Ministero ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione, sostenendo che durante il periodo di aspettativa per infermità non matura il diritto alle ferie e che comunque le stesse non potevano essere monetizzate, in quanto all’epoca dei fatti l’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 prevedeva il pagamento del compenso sostitutivo solo in caso di ferie non godute per motivate esigenze di servizio.

Con ordinanza n. 3330/2006 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’impugnata sentenza.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito da una unica questione: la possibilità di monetizzare le ferie non godute durante il periodo di aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa dal servizio.

Al riguardo, l’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all’atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Successivamente l’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

La tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, è smentita dalla giurisprudenza, che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì – come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001 – al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale – a prescindere dalla effettività della prestazione – mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).

Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05).

Questo Collegio non ignora l’esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all’orientamento favorevole al riconoscimento in conformità a quanto sostenuto in una più recente decisione (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008).

Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.

Tale principio non si fonda sul (sopravvenuto rispetto ai fatti) art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto qui invocato, ma sia meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame (questa è comunque l’unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi).

Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell’assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.

Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall’art. 36.

3. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Nulla deve essere disposto per le spese in assenza di costituzione della parte appellata.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20-1-2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Maurizio Meschino Consigliere

Roberto Chieppa Consigliere Est.

Michele Corradino Consigliere

Roberto Giovagnoli Consigliere

 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere Segretario

ROBERTO CHIEPPA GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

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