Figlio adottato da coppia gay all’estero considerato tale anche in Italia

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Ultimo aggiornamento 23/04/2021

Il figlio di una coppia gay, adottato all’estero, deve essere considerato tale anche in Italia
Dev’essere trascritta allo stato civile la sentenza del giudice straniero che certifica che il bambino è stato adottato da una coppia di uomini senza ricorrere alla maternità surrogata, cioè il percorso di fecondazione assistita in cui una donna porta avanti una gravidanza per conto di un’altra persona o di una coppia. Ciò è necessario per tutelare il minore e vedere salvaguardati i suoi interessi fondamentali.
Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 9006 del 2021, pubblicata il 31 marzo 2021.
Gli ermellini si sono pronunciati sul ricorso proposto da un sindaco per impugnare il provvedimento con cui la Corte d’appello aveva riconosciuto lo status che il minore aveva ottenuto negli Stati Uniti.
Il bambino era stato adottato da una coppia di uomini, entrambi con cittadinanza americana – esattamente come il minore stesso, uno dei quali italiano naturalizzato. Alla base dell’adozione non c’era stato alcun accordo di surrogazione della maternità fra la coppia e i genitori biologici del bimbo.
In Italia, però, l’adozione legittimante non è consentita alle coppie omosessuali. Neanche la legge Cirinnà (la numero 76 del 20 maggio 2016), che equipara le unioni civili al matrimonio, consente a gay e lesbiche di adottare. Ma essendo la coppia in questione composta da cittadini americani, in tal caso, è pienamente valida la sentenza del giudice straniero che riconosce il bambino come figlio adottivo dei due uomini.
Si tratta, infatti, di un provvedimento che non è contrario all’ordine pubblico internazionale e che, soprattutto, va nella direzione della piena tutela del bambino e del suo diritto a una famiglia e a una stabilità.
Si tratta di diritti da privilegiare, come ha ricordato la Corte Costituzionale in una recente pronuncia, nella quale ha fatto presente che serve un riconoscimento più forte della stepchild adoption per tutelare questi bambini, in modo che non subiscano discriminazioni e abbiano piena e pari tutela rispetto ai figli di coppie etero, in termini «di cura, educazione, istruzione, mantenimento, successione e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise».
Quindi, la Cassazione ha chiarito che, anche se uno Stato estero ha maglie normative più larghe rispetto all’Italia, i suoi provvedimenti possono essere comunque recepiti se privilegiano il diritto del bambino al benessere e a che siano tutelati i suoi interessi preminenti, tra i quali anche quello alla non discriminazione.
L’orientamento sessuale non è rilevante in tutte le controversie sull’affidamento dei minori. La Cassazione fissa l’unico limite nella gestazione per altri o maternità surrogata.
In tal caso la sentenza straniera non può essere trascritta.
Diversamente, se una coppia che vive all’estero e che adotta un bambino è in possesso di una sentenza che certifica l’adozione, questa dev’essere trascritta anche in Italia.
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