Un nostro affezionato lettore ci chiede se sia possibile richiedere e ottenere la residenza presso un amico, conoscente o persona terza o in un immobile in cui si è ospiti, senza firmare alcun contratto.
La residenza indica il luogo in cui si esplica la vita privata della persona ovvero, secondo il diritto italiano (art. 43, II comma c.c.), “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
Questa può ovviamente essere cambiata nel corso della propria vita e, per ottenere la residenza in un determinato luogo, è necessario che il richiedente dimostri di essere stabilmente presente nei locali adibiti ad abitazione e che ci siano i requisiti minimi richiesti dalla legge.
Tra le varie situazioni che si verificano spesso e che suscitano alcuni dubbi c’è il trasferimento della residenza presso un amico, familiare o conoscente, a titolo di ospitalità e senza firmare alcun contratto di locazione o di comodato d’uso gratuito.
Questo è certamente possibile, anche se prima di effettuare questo passo bisogna considerare alcuni aspetti, in particolare le possibili conseguenze di carattere fiscale (aumento delle tasse, come la TARI, ad esempio).
La residenza, secondo la legge, rappresenta la dimora abituale di una persona; quindi, non occasionale e non limitato ad alcuni periodi dell’anno, pur potendovi abitare anche in maniera non continua (si pensi ad esempio a chi viaggia spesso per lavoro).
Nel Comune di residenza si sceglie ad esempio il medico di famiglia, si vota, si effettuano le pratiche per il matrimonio e si presentano le richieste dei certificati anagrafici.
Questo carattere abituale della residenza implica che, nel caso in cui si decida di trasferirla, la decisione sia “duratura”. Ecco perché prima di trasferire la residenza come ospite entrambe le parti dovrebbero considerare i vari risvolti di questa decisione per valutare un semplice cambio temporaneo di domicilio, inteso come il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.), piuttosto che della residenza.
Ricordiamo che il diritto italiano vieta le residenze di comodo, ovvero quelle che sono quelle fissate in un luogo ove non si vive né si va a dormire mai, stabilite magari solo con lo scopo di ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, e che la residenza è unica e può essere stabilita in un solo Comune e in un solo indirizzo.
Ciò premesso, per cambiare la residenza bisogna presentare apposita domanda al Comune in cui si desidera trasferire la residenza, allegando la fotocopia di un documento di identità valido. Nei successivi 45 giorni potranno essere effettuati controlli e verifiche sui dati dichiarati e sulla presenza effettiva della persona all’indirizzo dichiarato per la residenza da parte della polizia municipale. Allo scadere del termine il cambio di residenza si intende perfezionato, in base all’istituto del silenzio assenso, se non vengono riscontrate anomalie, ovvero se non vengono comunicate dal Comune le eventuali motivazioni per cui intende rifiutare la richiesta.
Nel caso in cui il cambio di residenza venga richiesto per ospitalità, è necessario che la domanda al Comune venga depositata alla presenza di entrambe le parti coinvolte. Perciò, sia il proprietario che l’ospitato dovranno allegare al modulo la copia del proprio documento di identità.
Vengono considerati aventi titolo per l’iscrizione gli appartenenti al nucleo familiare dell’intestatario del contratto o del proprietario dell’immobile e chiunque venga inserito nello stato di famiglia a fronte dell’esistenza di un legame affettivo. In questo caso è bene precisare che l’ingresso nel nucleo familiare può avere effetti sul piano delle dichiarazioni dei redditi e delle esenzioni e detrazioni fiscali basate sull’ISEE.
Se colui che ospita la persona che cambia residenza è il proprietario dell’immobile, egli dovrà rilasciare una comunicazione all’ufficio dell’Anagrafe del Comune.
Se invece l’ospitante è una persona in affitto, è necessario che il proprietario dell’immobile autorizzi l’ospite a stabilire lì la sua residenza.