Il Congedo paternità

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Un nostro iscritto, da poco divenuto padre, ci scrive per sapere se, oltre al congedo straordinario possa usufruire di altri benefici.

In particolare, fa riferimento all’articolo 1, comma 134, della legge n. 234/2021, che ha stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 e prorogate annualmente da successivi provvedimenti, confermando la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre. Detti benefici si applicano anche ai lavoratori della Polizia di Stato?

Con la legge di Bilancio 2022 il congedo obbligatorio spettante ai padri lavoratori dipendenti diviene strutturale. Si tratta dell’obbligo di astensione dal lavoro, entro i primi 5 mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, per un periodo, continuativo o frazionato, di 10 giorni.
La disposizione è stata prevista al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il congedo obbligatorio si configura quale diritto autonomo del padre lavoratore.
La sua fruizione, infatti, non ha alcun collegamento al diritto della madre lavoratrice di beneficiare del proprio congedo di maternità e parentale.

Entro 5 mesi dalla nascita del figlio, avvenuta nel corso del 2022, il padre lavoratore ha l’obbligo di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente pari a 10 giorni, anche durante il periodo di congedo obbligatorio di maternità spettante alla madre lavoratrice.

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Il diritto a beneficiare del periodo di congedo obbligatorio è altresì riconosciuto al padre lavoratore adottivo o affidatario e deve essere esercitato entro il quinto mese dall’ingresso:

  • del figlio in famiglia, in caso di adozione nazionale o affidamento;
  • del minore in Italia, nel caso di adozione internazionale.

Occorre mettere in evidenza che il congedo obbligatorio del padre non può essere frazionato a ore e non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

Ai sensi della legge di Bilancio 2021, la tutela del congedo è prevista anche nel caso di morte perinatale del figlio, ovvero nel periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 10 giorni di vita della neonata o del neonato.

Anche il congedo facoltativo è stato portato ad applicazione strutturale dalla legge di Bilancio 2022. Il papà può astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno in sostituzione della madre, a patto che la stessa rinunci a un giorno del proprio congedo di maternità, sempre nel medesimo periodo, ovvero entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento. Il congedo facoltativo del padre, infatti, a differenza di quello obbligatorio, costituisce diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata, che dovrà trovarsi in astensione dall’attività lavorativa, pure nel caso in cui essa non si avvalga del congedo di maternità.

Per godere dei congedi, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 giorni, sulla base della data presunta del parto. Tale regolamentazione, comunque, deve tenere conto della effettiva non immediata determinabilità dei giorni in cui si verificherà l’evento della nascita.

Si ricorda che il congedo facoltativo non può essere frazionato a ore.

In corrispondenza dei giorni di fruizione del congedo obbligatorio o facoltativo, il padre lavoratore ha diritto a un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

Il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo. In caso di congedo facoltativo, è necessario allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La medesima dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura di uno dei due genitori.

Entrambe le tipologie di congedo si applicano anche al padre adottivo affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Al riguardo, occorre sottolineare che, nelle more dell’attuazione della delega demandata al Ministero per la Pubblica Amministrazione, le misure si applicano unicamente ai dipendenti del settore privato.

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