L’intensa attività espressa in questi giorni dal SIULP a sostegno delle ragioni e degli interessi dei colleghi della Polizia ferroviaria ha registrato il suo significativo risultato. Con le assicurazioni fornite dal Dipartimento della P.S., con decorrenza immediata, gli arretrati relativi alla indennità di polizia ferroviaria saranno assoggettati a tassazione separata con la conseguente applicazione della aliquota del 23% e non dell’aliquota massima scelta dal singolo collega per le indennità accessorie.
Invero, con la risoluzione del 9 ottobre 2008, n. 377/E, l’Agenzia delle Entrate aveva definito in questo senso una istanza di interpello, avente ad oggetto l’individuazione del regime di tassazione separata ex art. 17 del Tuir oppure ordinaria, a cui assoggettare le somme liquidate a titolo di competenze accessorie (ad esempio, le prestazioni di lavoro straordinario), nel caso in cui le stesse vengano erogate successivamente al 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione.
A lungo il SIULP aveva pervicacemente sostenuto l’esigenza di applicare a detti emolumenti il c.d. principio di “cassa allargata”, che permette l’imputazione al periodo d’imposta precedente del reddito percepito entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
Oggi il Dipartimento ha finalmente riconosciuto, quale sostituto di imposta che detti emolumenti arretrati rientrano a buon titolo tra le somme di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986, che vengono corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi (da intendersi nazionali, territoriali o aziendali), di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
In conseguenza del diverso regime fiscale applicato i colleghi interessati percepiranno una significativa quota di reddito aggiuntivo in termini di risparmio fiscale.