Trattamento Economico Accessorio

Fondo efficienza dei servizi istituzionali

reperibilità
cambio turno
indennità di valorizzazione funzioni di polizia
servizi resi in alta montagna

L’articolo 14, D.P.R. 254/1999 ha istituito il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali; ciascuna delle amministrazioni appartenenti al Comparto sicurezza stipulerà con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori di quella stessa amministrazione e dopo ogni contratto di Comparto, accordi relativi all’utilizzazione del Fondo, il cui obiettivo è individuare e remunerare le fattispecie di impiego meritevoli di indennizzo in aggiunta a quanto già previsto contrattualmente per l’intero Comparto o da altre disposizioni normative, in sintonia altresì con quanto previsto dall’Accordo Nazionale Quadro che, sempre a seguito di ogni contratto, ciascuna Amministrazione sottoscrive con le rispettive rappresentanze sindacali a norma dell’art. 3, commi 3 e 7 d.lgs. 195/1995.

Prima l’articolo 14 del D.P.R. 164/2002, poi l’art. 3 del D.P.R. 348/2003 ed infine l’art. 7 del D.P.R. 301/2004hanno ulteriormente incrementato le risorse destinate al fondo.  L’ ultimo accordo stipulato per l’ utilizzo del fondo è stato siglato 1l 15.7.2009 ed è relativo all’ anno 2008, mentre in data 31.7.2009 è stato stipulato l’ accordo nazionale quadro. Di seguito sono dunque riportate le fattispecie individuate e gli importi relativi a detta annualità; al momento di andare in stampa non si prevede che per l’anno 2010 vi saranno cambiamenti per le fattispecie, mentre gli importi varieranno in base alle ulteriori risorse disponibili; va fatto sin d’ora presente che i compensi relativi a tutte le fattispecie, ove non diversamente specificato, sono tra loro cumulabili e che ne è beneficiario anche il personale con qualifica di vice questore aggiunto che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 43 commi 22/23 della legge 1/4/1981, n. 121, gode del trattamento economico da primo dirigente o da dirigente superiore.


1. (Reperibilità)

» Aventi diritto: oltre quanto previsto dall’art. 64 della legge 21 aprile 1981, n. 121 ed in conformità al disposto di cui agli artt. 24 comma 2° lettera e) e 25 del D.P.R. 254/1999, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità anche sulla base di turni di servizio trimestrali previe intese con le segreterie delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

» Compenso e criteri applicativi: per ciascun turno di reperibilità è dovuto un compenso di € 17,50; la programmazione dei turni di reperibilità dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

a) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi, salvo particolari esigenze di servizio, in modo non consecutivo;

b) la durata del servizio di reperibilità deve corrispondere all’intera giornata (00.00-24.00) con detrazione del turno di lavoro ordinario;

c) non è possibile collocare giornalmente in reperibilità più del 5% della forza effettiva di ciascun ufficio, reparto o istituto;

d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio seguendo un criterio di rotazione fra tutto il personale;

e) ove non ostino motivate ed improrogabili esigenze di servizio, il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale;

f) all’istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi, interni ed esterni, stabilmente organizzati in turni che coprono l’intera giornata;

g) al personale reperibile deve essere corrisposto il compenso di (€ 17,50) indipendentemente dal fatto che sia o meno chiamato ad intervenire in servizio;

h) identico trattamento spetta al personale non reperibile, che per sopravvenute esigenze è chiamato ad intervenire in servizio; ad esso deve dunque essere corrisposto il compenso previsto per la reperibilità (€ 17,50);

i) in caso di intervento resta salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario;

l) in caso di chiamata di personale non reperibile resta fermo il diritto all’eventuale recupero del giorno di riposo non fruito.


2. (Cambio turno)

» Aventi diritto: per l’individuazione degli aventi diritto al compenso previsto per il cambio turno si procede secondo quanto previsto dagli art. 6 co. 4, 7 co. 6, 8 co. 4 dell’A.N.Q. del 15 maggio 2000.

» Ogni variazione di turno successiva alla definizione della pianificazione dà luogo al compenso previsto per il cambio turno, pari ad € 8,70 per ogni cambio turno nel rispetto del limite di cui all’art. 7 co. 6 lett. b) del citato A.N.Q.

» La modifica dell’orario di servizio disposta in sede di pianificazione settimanale non dà luogo al compenso relativo al cambio turno.

» Al personale impiegato nei servizi continuativi è attribuito il compenso per il cambio turno solo alla prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d’orario.

» Al personale in servizio presso i reparti mobili ed effettivamente impiegato negli stessi compete un compenso lordo annuo pari a € 610,00.

» Al personale dei reparti mobili aggregato presso gli uffici territoriali nonché a quello trasferito il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il reparto; per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento.


3. (Indennità di valorizzazione funzioni di polizia)

In luogo della C.D. “Produttività collettiva”, l’ art. 5, A.N.Q. 15.7.09 ha introdotto la citata indennità. Viene attribuita al dipendente in ragione delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, con esclusione dei periodi di applicazione dei seguenti istituti: 
 sospenzione senza assegni per detenzione;
– aspettativa per dottorato ricerca, per mandato amministrativo parlamentare nazionale, regionale, europeo, amministrativo ex art. 86 D.Lvo 267/00;
– aspettativa senza assegni (compresa l’ aspettativa sindacale senza retribuzione;
– assenza dal servizio senza giustificato motivo;
– congedo straordinario per gravi motivi senza assegni;
– comando presso amministrazioni pubbliche o enti pubblici.   


4. (Alta montagna)

» Aventi diritto: il personale che svolge servizio in alta montagna ha diritto ad un compenso di € 6,40 per ciascun servizio reso in alta montagna, non cumulabile con il premio di produttività collettiva.

» Al dipendente che per numero di servizi svolti e per computo di giornate di effettiva presenza maturi il diritto al compenso per i servizi resi in alta montagna e per la produttività collettiva, deve essere corrisposto il trattamento economico più favorevole.

» Al personale occasionalmente impiegato in servizi di alta montagna viene corrisposto il previsto compenso in ragione del numero di turni effettuati. Qualora il dipendente che ha svolto servizi occasionali in alta montagna, maturi anche il diritto all’attribuzione del premio previsto per la produttività, al medesimo deve essere corrisposta la differenza tra quanto spettante per i servizi occasionali effettuati e la misura prevista per il compenso della produttività collettiva.

» Il compenso deve essere attribuito anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell’intero turno di servizio.