Mensa
Ha diritto a fruire gratuitamente del servizio fornito dalle mense obbligatorie di servizio, costituite, ai sensi dell’art. 1, L. 203/1989 dal Ministro dell’interno, il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:
a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego.
Per sopperire all’impossibilità di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio l’Amministrazione deve provvedere, con onere a suo totale carico ed in ordine di preferenza:
– alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale;
– all’appalto del servizio;
– alla stipula di convenzioni con esercizi privati.