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Rimborso spese legali

La prima ipotesi, in ordine di tempo, che prevede la tutela legale a carico dell’Amministrazione a favore degli operatori di polizia è contenuta nell’art. 32 L. 152/1975 che testualmente prevede:

«Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta, a richiesta dell’interessato, dall’Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell’interessato medesimo.»

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministro dell’interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che legalmente richiesta dall’appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza».

L’ambito di applicazione di tale norma è stato poi esteso a più riprese:

L’art. 31 L. 668/1986 prevede l’applicazione delle richiamate disposizioni «al personale delle Forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza nell’espletamento del servizio».

L’art. 33 d.P.R. 395/1995 prevede che «nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari, in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152», estendendo così il campo di applicazione della tutela legale a carico dell’Amministrazione anche a procedimenti NON relativi all’uso delle armi e, quindi, a tutti i procedimenti penali.

L’art. 18 d.l. 67/1997 n. 67, convertito dalla L. 135/1997 n. 135 ha esteso l’ambito di applicazione della tutela legale a carico dell’Amministrazione oltre che alle specifiche attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria anche «a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato».

L’art. 37 d.P.R. 254/1999 estende la tutela legale prevista dal d.P.R. 395/1995 anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. » L’art. 40 d.P.R. 164/2002 ha infine disposto che «agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo».

Alla luce di quanto sopra esposto si può dunque affermare che il rimborso delle spese legali sostenute in ogni tipo di procedimento conseguente a fatti o atti connessi al servizio o con l’assolvimento dei compiti istituzionali, qualora siano ritenute congrue da parte dell’Avvocatura dello Stato, è un atto dovuto in tutti i casi in cui, alla definizione del procedimento, viene esclusa la responsabilità del dipendente.

Nel caso in cui si tratti di procedimenti penali il rimborso è dovuto anche in caso di condanna e viene escluso solo nel caso in cui venga accertata la responsabilità a titolo di dolo.

L’anticipo per tutti i tipi di procedimento è viceversa una concessione che viene poi revocata, con l’obbligo di restituzione delle somme percepite a tale titolo, nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.