Trattamento di Missione
Fermi restando i miglioramenti già introdotti dai precedenti contratti e gli importi dovuti per l’indennità di trasferta ed i limiti rimborsabili per le spese di vitto, l’articolo 7 d.P.R. 164/02 ha introdotto numerose ed importanti novità nel trattamento economico di missione, come il trattamento forfetario e la possibilità per tutto il personale di viaggiare nella 1ª classe ferroviaria ovvero di pernottare in alberghi di 1a categoria. Attesa la rilevanza e complessità della materia aggiungeremo alla nostra esposizione sintetica l’estratto di tutte le disposizioni contrattuali intervenute sull’argomento ed un’enunciazione delle relative innovazioni basata sulle direttive ministeriali. Sottolineiamo, innanzi tutto, che le misure attualmente vigenti, da computarsi sulla base di quanto disposto dall’art. 8 d.P.R. 147/1990 e successive integrazioni, dell’indennità giornaliera e dell’indennità oraria di trasferta sono rispettivamente di Euro 20,45 e di Euro 0,86 (l’importo derivante dalla conversione arrotondato per eccesso ai sensi dell’art. 3 comma 1 L. 636/1973). Si applicano inoltre i seguenti criteri: 1. La diaria di trasferta spetta in misura intera, se la durata della missione supera le 4 ore ed è inferiore alle 8 ore; in tal caso, dunque, spettano Euro 0,86 per ogni ora e non spetta il rimborso di alcun pasto; ai fini del computo delle ore di diaria spettanti le frazioni di ora inferiori ai trenta minuti vengono trascurate, quelle superiori ai trenta minuti sono arrotondate all’ora intera (art. 3, co. 2 L. 836/1973). 2. L’indennità oraria spetta in misura ridotta al 40% se la durata della missione è superiore alle 8 ore ed inferiore alle 12 ore; in tal caso spettano Euro 0,344 per ogni ora ed il rimborso di un solo pasto (fino ad Euro 22,26). 3. L’indennità oraria spetta in misura ridotta al 40% se la durata della missione supera le 12 ore; in tal caso spettano Euro 0,344 per ogni ora ed il rimborso di due pasti (fino ad Euro 22,26 per ciascun pasto ed Euro 44,26 complessivi, liberamente frazionabili nei singoli importi – ad esempio sono rimborsabili nello stesso giorno un pasto da Euro 10,00 ed un altro da Euro 34,26 – purché non documentati in un’unica soluzione, il che indurrebbe a considerare il documento contabile – fattura o ricevuta fiscale contenente obbligatoriamente cognome, nome e codice fiscale del fruitore del pasto, come relativa ad un unico pasto e quindi alla decurtazione sino al citato limite previsto per il singolo pasto). 4. Termine per la liquidazione del trattamento: a norma dell’art. 3 L. 417/1978 il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall’espletamento dell’incarico. 5. Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio. 6. Il giorno e l’ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l’ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell’ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione (art. 8 L. 836/1973). 7. Rientro in sede: il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea (art. 4 L. 417/1978). 8. Possibilità di sosta: ai dipendenti in missione in località distanti dall’ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all’indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo (art. 11, L. 41/1978). 9. Uso del mezzo proprio: » in base alla previsione contenuta nell’art. 6 dell’ultimo contratto, recepito con d.P.R. 164/2002 (vedi più avanti), al dipendente, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizza aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, verrà rimborsato il costo del biglietto ferroviario a tariffa d’uso di prima classe; il dipendente dovrà farne apposita richiesta all’Amministrazione, indicando il mezzo che ha usato, tenendo presente che, ai fini dell’attribuzione della diaria aggiuntiva, il tempo impiegato per il viaggio deve essere commisurato ai tempi di percorrenza ferroviaria; » l’uso del mezzo proprio di trasporto, se preventivamente autorizzato da un dirigente avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dà diritto alla corresponsione di un’indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente (art. 15 co. 2 L. 836/1973 nella misura stabilita dall’art. 8 L. 417/1978); » a tal fine il consenso all’uso del mezzo proprio viene rilasciato previa domanda scritta dell’interessato, dalla quale risulti che l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso ed il dirigente che autorizza dovrà, in sede di liquidazione, convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati (art. 15 co. 2 L. 836/1973); » al dipendente è rimborsata inoltre l’eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale (art. 8, co. 4 L. 417/1978). 10. Missioni all’estero Il personale della Polizia di Stato può essere inviato in missione all’estero per esigenze di servizio con varie finalità. Tre le numerose tipologie, si distingue la missione per il potenziamento delle Sezioni visti, presso alcune sedi diplomatico – consolari italiane all’estero, dove è previsto l’impiego di personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti. In virtù di quanto previsto dal decreto interministeriale del 27 luglio 1999 ed in base alle direttive concertate tra il Capo della Polizia ed il Segretario generale del Ministero degli affari esteri, il personale della Polizia di Stato svolge presso le sezioni visti la verifica dei presupposti di sicurezza e di prevenzione onde scongiurare l’immigrazione clandestina. Il personale impiegato viene preventivamente selezionato tra coloro che, avendo inoltrato specifica domanda, evidenziano, in sede di colloquio, una perfetta conoscenza della normativa in materia di immigrazione e di almeno una lingua straniera. Successivamente sono avviati alla frequenza di un corso di specializzazione della durata di quattro settimane. Infine, valutate le esigenze di servizio, il personale risultato idoneo viene inviato in missione all’estero, per un periodo di sei mesi prorogabili, a domanda, fino ad un anno, con diarie giornaliere variabili a seconda della sede. 11. Ulteriori indennità previste dalla normativa: » l’art. 14. L. 836/1973 prevede inoltre che, oltre a quanto già indicato ed in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, per le missioni di servizio all’interno o all’estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo; » la stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni all’interno e all’estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte; » queste indennità supplementari non si applicano sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorché ammesso a rimborso; » l’indennità chilometrica è stata abrogata: è utile precisare che la corresponsione dell’ulteriore indennità di lire 2 per ogni chilometro percorso, già prevista dallo stesso art. 14, L. 417/1978 per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall’Amministrazione, è stata abrogata dall’art. 30, comma 20, L. 488/1999.