Previsioni contrattuali sulle missioni
D.P.R. 147/1990
D.P.R. 395/1995
D.P.R. 359/1996
D.P.R. 140/2001
Riepilogo delle innovazioni contenute nell’articolo 7, D.P.R. 164/2002
D.P.R. 147/1990
Art. 8 Trattamento di missione.
1. Le misure intere lorde giornaliere dell’indennità di missione sono le seguenti:
a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII-bis: L. 39.600;
b) livello IV: L. 28.800.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l’indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici Istat, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell’amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica più elevata.
7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l’indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della L. 836/1973, e successive modificazioni. L’indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell’amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall’amministrazione medesima.
D.P.R. 395/1995
Articolo 6 Trattamento di missione.
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del d.P.R. 147/1990, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un pasto; L. 83.600 per due pasti.
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui all’art. 8 del d.P.R. 147/1990, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall’art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
4. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell’abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell’indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L. 836/1973, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l’Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio nonché il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.
D.P.R. 359/1996
Articolo 6 Trattamento di missione.
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all’art. 8, commi 3 e 7, del d.P.R. 147/1990, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990 ed all’art. 6 del d.P.R. 395/1995. d.P.R. 254/1999 Articolo 6.
Trattamento di missione.
1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso.
2. Il trattamento economico di missione previsto dalla L. 836/1073 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l’interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si continua ad applicare l’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i procedimenti di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta.
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall’incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.
4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di personale, l’Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purché non risulti economicamente più oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa.
6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all’Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85% delle presumibili spese di vitto.
8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non più oneroso per l’Amministrazione.
9. Restano ferme le altre disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996.
D.P.R. 140/2001
Articolo 6. Trattamento di missione.
1. La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell’art. 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora. d.P.R. 164/2002 Articolo 7.
Trattamento di missione.
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate , di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
7. L’Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili spese di vitto.
8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.
9. L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e dell’85 per cento della somma forfetaria.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni.
11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’Amministrazione.
12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell’Amministrazione o delle altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio.
13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riepilogo delle innovazioni contenute nell’articolo 7, D.P.R. 164/2002
1. Rimborso delle spese per l’utilizzo di mezzi di trasporto diversi dal treno (co. 1)
Al dipendente, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizza aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, verrà rimborsato il costo del biglietto ferroviario a tariffa d’uso di prima classe. Il dipendente dovrà farne apposita richiesta all’Amministrazione, indicando il mezzo usato. Ai fini dell’attribuzione della diaria aggiuntiva, il tempo impiegato per il viaggio deve essere commisurato ai tempi di percorrenza ferroviaria (co. 5). Per il personale autorizzato, i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Rimborso delle spese di viaggio col mezzo ferroviario (co. 2)
Per i viaggi effettuati a mezzo treno compete a tutto il personale della Polizia di Stato il rimborso del biglietto di 1° classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo in alternativa al pernottamento fuori sede.
3. Rimborso delle spese per pernottamento in albergo (co. 3)
In caso di pernottamento ogni dipendente può alloggiare in albergo di 1a categoria, con esclusione della sola categoria “lusso”. Fermo restando l’utilizzo di alberghi convenzionati, ove il dipendente pernotti presso alberghi non convenzionati, verranno rimborsate le spese in misura pari alla tariffa media locale degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Trattamento di missione per il personale sottoposto ad indagini o imputato per fatti inerenti al servizio (co. 4)
Al personale chiamato a comparire quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi a organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o d’inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle trasferte e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le sole spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Queste disposizioni si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di paesi stranieri.
5. Indennità diaria aggiuntiva (co. 5)
L’importo della maggiorazione dell’indennità oraria di missione, già prevista dall’art. 6, comma 3 d.P.R. 254/1999 è oggi determinato in Euro 6 (sei) per ogni ora.
6. Rimborso dei pasti (co. 6)
Al personale in missione che attesti, specificandone i motivi, di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della normativa in vigore, compete un rimborso dei pasti pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. L’ente liquidatore si riserva di effettuare eventualmente un esame sulle ragioni addotte.
7. Anticipo delle spese e dell’indennità di missione (co. 7)
L’Amministrazione deve anticipare una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85% delle presunte spese di vitto, determinate secondo i limiti sopra riportati.
8. Missioni nell’abituale dimora (co. 8)
Quando la sede di missione coincide con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’amministrazione (periodo contenuto nell’art. 6, co. 10, d.P.R. 170/07)
9. Trattamento economico di missione.Rimborso forfettario (co. 9)
L’Amministrazione, a richiesta del dipendente, può autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione, a titolo di rimborso, di Euro 110,00 (somma rideterminata dall’art. 6, co. 11, d.P.R. 170/07) per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente.
Riteniamo utile notare come, a tal proposito, ai sensi di questa disposizione per “Amministrazione” debba a nostro avviso intendersi l’ufficio che dispone la missione o designa il personale che dovrà effettuarla; nel caso di missioni straordinarie (disposte cioè dal Dipartimento della pubblica sicurezza) sarà dunque competente ad emettere la prevista autorizzazione l’Amministrazione centrale; nel caso di missioni ordinarie (la missione è disposta dagli uffici periferici da cui dipende il personale interessato) l’autorizzazione alla corresponsione del rimborso forfetario è di competenza degli uffici che hanno la responsabilità amministrativo – contabile del personale interessato.
Operata la scelta, l’opzione per tale trattamento sarà applicata a tutta la durata della missione; di conseguenza non è consentita una liquidazione mista.
L’importo forfetario è esente da tassazione avendo natura di rimborso. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e di un importo pari al 90% (percentuale rideterminata dall’art. 6, co. 11, d.P.R. 170/07) della somma forfetaria. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il dipendente fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di Euro 50,00 (quest’ultimo periodo è contenuto nell’art. 6, co. 11, d.P.R. 170/07).
10. Nuovo limite per la durata delle missioni continuative nella medesima località (co.10)
Per il personale della Polizia di Stato, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 26.7.1978 n. 417, a decorrere dal 1° gennaio 2003 è elevato a 365 giorni.
11. Rimborso delle spese per mezzi di trasporto urbano o dei taxi (co. 11)
Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi solo nell’eventualità che vi sia una oggettiva indisponibilità dei mezzi pubblici (sciopero, mancanza di servizi notturni, etc.). Altresì compete tale rimborso in quei casi preventivamente individuati dall’Amministrazione, in relazione alla particolare tipologia del servizio.
12. Visti di arrivo e di partenza (co. 1, n. 2)
Possono essere attestati con dichiarazione dell’interessato sul foglio di viaggio i visti di arrivo e partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell’Amministrazione o delle Forze di Polizia.