Trattamento economico di ordine pubblico
L’art. 10, commi 1 e 2 d.P.R. 164/2002 ha modificato sostanzialmente le modalità di attribuzione del trattamento di ordine pubblico fuori sede: contrariamente a quanto finora avvenuto la corresponsione del trattamento non terrà conto del livello retributivo di chi lo percepisce.
Il trattamento verrà corrisposto in ragione di ciascun turno di servizio giornaliero effettuato, purché della durata di almeno quattro ore; qualora il servizio di ordine pubblico effettuato fuori sede abbia una durata inferiore verrà corrisposto, in luogo del trattamento di ordine pubblico fuori sede, il trattamento di missione.
Le misure delle diarie dell’ordine pubblico fuori sede di L. 30.000 per il livello IV e L. 40.000 per i livelli da V a IX, vengono aumentate e unificate nell’unica misura di € 26,00;
Continuano ad applicarsi i seguenti criteri:
– l’indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;
– l’indennità non è cumulabile con l’indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;
– in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l’indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento;
– il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito all’Amministrazione e ad alloggiare, in locale messo a disposizione dalla stessa Amministrazione.
È stata abolita la frazionabilità in ventiquattresimi della diaria stessa, già contenuta nel comma 2 lettera a) dell’art. 10 d.P.R. 147/90.
In maniera analoga il 3° comma dello stesso art. 10 d.P.R. 164/2002 ha unificato, modificando l’art. 7, co. 2d.P.R 140/2001, l’importo della diaria dell’indennità di ordine pubblico in sede nella misura di € 13,00; anche in questo caso la diaria verrà attribuita in ragione di ciascun turno di servizio effettuato della durata di almeno quattro ore.
Importante è anche la previsione contenuta nel 4° comma del ripetuto art. 10: l’indennità di ordine pubblico in sede e quella di ordine pubblico fuori sede saranno corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare le quattro ore necessarie per l’attribuzione dell’indennità.
In caso di servizio fuori sede, dunque, verificandosi tale circostanza non si darà luogo alla trasformazione del trattamento economico di ordine pubblico in trattamento economico di missione.
Si conferma, invece, la necessità della annotazione del verificarsi di tale evento sulle note da riportare nella sez. B del foglio di viaggio per servizio di ordine pubblico fuori sede (mod. 2B) allegato alla circolare n. 333-G/2.3.81 del 28 novembre 1997.