Trattamento Economico Accessorio

Trattamento economico di trasferimento

 

L’art. 1 L. 86/2001 prevede che al personale trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza compete l’indennità di trasferimento; l’indennità di trasferimento è pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenzaed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può scegliere se fruire del predetto trattamento economico oppure per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato, fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi; tale rimborso è soggetto a tassazione.

Per il personale che invece fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio l’indennità è ridotta del 20 per cento. L’art. 8 d.P.R. 164/2002 ha poi aggiunto ulteriori benefici a quelli descritti, che descriviamo di seguito affiancandovi l’indicazione del comma dell’articolo citato che li prevede.

(1° comma)

Le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie vengono rimborsate con una indennità chilometrica di € 0,07 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 kg, fino ad un massimo di 80 quintali e non più 40, come invece fissato dall’ art. 8 – 3° comma – della Legge n. 417 del 26 luglio 1978.

(2° e 3° comma)

La previsione normativa conferma il contenuto dei commi 2-3-4 dell’art. 8 del d.P.R. del 16 marzo 1999 n. 254, laddove viene offerta al dipendente trasferito d’autorità che abbia titolo all’alloggio di servizio in relazione all’incarico ricoperto e che non ne possa disporre a causa di un ritardo dell’assegnazione dell’alloggio stesso, la possibilità di chiedere il rimborso del canone dell’alloggio, limitatamente ad € 775,00 mensili per un periodo massimo di tre mesi.

Per periodi intermedi da tre a sei mesi, il personale può optare per la riduzione proporzionale dell’importo mensile di € 775,00 commisurata alla durata della locazione.

(4° comma)

Viene ora prevista la possibilità, laddove il dipendente trasferito d’autorità opti per il rimborso del 90% del canone di locazione mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di € 516,46 per un periodo non superiore a trentasei mesi (art. 1 comma 3 della Legge 86/2001) di ottenere un’anticipazione nella misura corrispondente a tre mensilità.

(5° comma)

La misura dell’indennità aggiuntiva già dovuta in base al comma 5 dell’art. 8 del d.P.R. del 16 marzo 1999 n. 254, al dipendente trasferito d’autorità con famiglia a carico che non fruisca di alloggio fornito dall’Amministrazione a qualsiasi titolo, viene elevata da € 775,00 ad € 1.500,00.

Tale beneficio è attribuibile, nella misura di € 775,00, anche nei confronti del personale celibe trasferito d’autorità o di quello coniugato che non sposti il nucleo familiare.

La predetta indennità è assoggettabile ad imponibilità fiscale e previdenziale.

(6° comma)

La previsione normativa si riferisce al personale comandato in missione all’estero ai sensi delle Leggi 8 luglio 1961 n. 642, 27 luglio 1962 n. 1114 e 27 dicembre 1973 n. 838 e successive modificazioni. All’atto del raggiungimento della nuova sede di servizio, oltre lo speciale trattamento di missione all’estero, al dipendente, in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 692/87 del 26 maggio 1987, spettano le indennità ed i rimborsi per i trasferimenti di sede previsti dalla Legge 18.12.1973, n. 836 e successive integrazioni e modificazioni, sia per l’andata che per il rientro in Italia.

Viene istituita ora la possibilità che il dipendente opti, in luogo del trattamento di cui sopra, per il rimborso delle spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie in un domicilio eletto nel territorio nazionale, anziché nella nuova sede di servizio all’estero.

Tale opzione deve essere manifestata in forma scritta entro 90 giorni dalla data del raggiungimento della sede di servizio ed una volta espressamente manifestata non potrà essere revocata. Per i limiti di rimborso delle spese di trasloco, valgono quelli indicati dal 1° comma.

(7° comma)

Viene istituita ora la possibilità, a favore del personale destinatario di alloggio di servizio connesso all’incarico, di ottenere il rimborso delle spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie, secondo i limiti indicati dal 1° comma (80 quintali massimo), ogni qualvolta passi da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da un alloggio privato ad un alloggio di servizio o viceversa, nell’ambito dello stesso Comune.