Trattamento Economico Accessorio

Indennità di impiego operativo e altre

L’articolo 13 del D.P.R. 164/2002 e, da ultimo, il D.P.R. 51/09 (art. 11) hanno introdotto importanti innovazioni in materia di corresponsione delle indennità di aeronavigazione, volo, imbarco e relative indennità supplementari nei confronti di quel personale che presti servizio nelle specifiche attività.

1. Il 1° comma prevede che, ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d’imbarco nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative;

2. il 2° comma stabilisce che al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso alla specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali, spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un emolumento fisso aggiuntivo mensile di polizia che compete, all’atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità con perdita dell’eventuale emolumento fisso aggiuntivo già in godimento;

3. l’emolumento non deve essere preso in considerazione in occasione della determinazione del beneficio previsto per il personale che, uscendo dalla specialità viene restituito ai servizi ordinari (c.d. trascinamento) e non può, inoltre, essere individuato come importo da riconoscere per intero o al 50% in rapporto con l’indennità mensile pensionabile. L’emolumento fisso aggiuntivo è da considerarsi pensionabile e computabile nella tredicesima mensilità; inoltre dovrà essere assoggettato per intero alle ritenute fiscali e contributive;

4. il 6° comma riguarda il personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs): a questo personale spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’indennità di aeronavigazione e conseguentemente l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2°;

5. il 3° comma prevede, in materia di indennità di comando navale, che al personale rivestente funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta la corresponsione dell’indennità di comando navale di cui all’art. 10 della legge 78/1983; l’individuazione dei titolari di comando dovrà avvenire con determinazione delle singole amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

6. il 4° comma ha, inoltre, previsto che l’indennità di comando navale compete anche ai direttori di macchina ed ai capi motoristi;

7. il 7° comma prevede per il personale imbarcato su unità di altura l’indennità d’imbarco di cui all’art. 4, comma 1, della legge 78/1983, percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT);

8. il 5° comma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’indennità d’imbarco sia pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative. Dal corrispondente contratto per le Forze Armate derivano le ulteriori seguenti novità:  

a) i periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1,2,3,4 e 5 della L. 78/1983 (indennità per pronto intervento aereo, per piloti collaudato risperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità) danno luogo all’indennità di trascinamento (quando cessa l’impiego che dà diritto alle citate indennità) per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino ad un massimo di venti anni, pari ad una percentuale di un ventesimo dell’indennità percepita;

b) al personale della Polizia di Stato che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 4, 5 e 6 commi 1, 2 e 3 che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l’indennità di trascinamento maturata.
Il servizio prestato nella nuova condizione è utile per la maturazione degli anni ai fini della predetta indennità di trascinamento e di ogni altro beneficio di legge; le frazioni di servizio inferiori all’anno sono cumulabili ai fini di cui sopra;

c) il personale destinatario delle indennità di impiego operativo principali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi ad avere diritto ad un’indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

L’ art.9 DPR 51/09 ha attribuito al personale NOCS una indennità di impiego stabilita in relazione alla qualifica ad all’ anzianità di servizio nella misura indicata nella seguente tabella:

Qualifica Euro
Vice Questore aggiunto + 25 725,11
Vice Questore aggiunto 669,33
Commissario Capo 599,60
Commissario 539,19
Vice Commissario 297,49
Ispettore superiore + 29 618,19
Ispettore superiore + 25 599,60
Ispettore superiore 539,19
Ispettore Capo + 25 539,19
Ispettore Capo 502,00
Ispettore + 15 464,81
Ispettore + 10 427,63
Ispettore 325,37
Vice Ispettore 278,89
Sovrintendente Capo + 25 539,19
Sovrintendente Capo 502,00
Sovrintendente + 18 464,81
Sovrintendente + 15 427,63
Sovrintendente 325,37
Vice Sovrintendente + 10 325,37
Vice Sovrintendente 288,00
Assistente Capo + 29 502,00
Assistente Capo + 25 464,81
Assistente Capo + 17 427,63
Assistente Capo 413,68
Assistente 325,37
Agente scelto 278,89
Agente 216,00