Il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di decreto-legge che recepisce la direttiva dell’UE n. 1238/2019 riguardo l’introduzione nel sistema previdenziale italiano del PEPP, il prodotto pensionistico individuale paneuropeo.
La novità riguarda la contribuzione volontaria e si inserisce fra i trattamenti di previdenza complementare. Le principali caratteristiche sono la portabilità in tutti i paesi dell’Unione attraverso procedimenti semplici e chiari e la possibilità di essere distribuito da molteplici operatori diversi.
Si tratta, come già detto, di uno strumento di previdenza complementare individuale, finalizzato a incrementare la pensione. Esso è basato sull’adesione e contribuzione volontaria, con deducibilità di questi contributi dal reddito complessivo fino a un massimo di 5.164,57 euro. Non è possibile utilizzare il trattamento di fine rapporto (TFR).
Inoltre, durante la fase di accumulo, i risparmiatori potranno richiedere un anticipo della prestazione maturata in specifici casi.
lo schema di decreto che prevede l’attuazione del Regolamento Europeo n. 1238/2019 sull’inserimento del PEPP nel sistema italiano è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 maggio 2022.
Il PEPP si inserisce tra i prodotti del cosiddetto terzo pilastro della previdenza già presenti nel sistema senza andarli a sostituire o a modificare, costituendo semplicemente una nuova opzione paneuropea di risparmio per la pensione.
La novità dovrebbe consentire ai risparmiatori maggiore possibilità di scelta nell’accumulo di una rendita pensionistica.
Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo assume una serie di caratteristiche, in particolare:
- la portabilità tra tutti i paesi dell’Unione Europea;
- la possibilità di essere realizzato e distribuito da un’ampia platea di operatori (compagnie assicurative, banche, fondi pensione professionali, alcune società d’investimento e gestori patrimoniali).
Nel Regolamento UE n. 1238/2019 si legge che la portabilità del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) con un carattere pensionistico a lungo termine renderà il prodotto più attrattivo, soprattutto per i giovani e i lavoratori mobili, e contribuirà a facilitare ulteriormente il diritto dei cittadini dell’Unione di vivere e lavorare in tutta l’Unione.
I destinatari del PEPP, dunque, sono soprattutto i lavoratori mobili e i giovani, ma rientrano tra i possibili beneficiari anche tutti i soggetti che hanno intenzione di risparmiare per la pensione.
Il regolamento europeo è applicabile negli stati UE dal 22 marzo 2022 scorso. Lo schema di decreto è stato elaborato dopo un confronto a livello tecnico con le autorità di vigilanza competenti, Consob, COVIP, IVASS e Banca d’Italia e approvato poi dal Consiglio dei Ministri.
In Italia sarà la COVIP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, l’autorità competente per la ricezione delle domande di registrazione dei PEPP da parte dei fornitori e per le attività di monitoraggio.
I requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni PEPP sono definiti nei contratti proposti dai vari fornitori del servizio.
I contributi sono versati su base volontaria, dai risparmiatori, dai datori di lavoro o dai committenti e la prestazione finale può essere erogata sotto forma di rendita, capitale erogato in un’unica soluzione, prelievo o una combinazione delle precedenti forme.
Il risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta dei PEPP è soggetto all’imposta sostitutiva del 20 per cento ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 252/2005, così come per le altre forme di prevenzione complementare.
La contribuzione volontaria al PEPP non è legata ad un termine preciso e può proseguire anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nella gestione obbligatoria di appartenenza purché alla data di pensionamento risulti una contribuzione al sottoconto italiano del PEPP di almeno un anno.
Durante la fase di accumulo, i risparmiatori possono richiedere un anticipo della prestazione maturata:
- per spese sanitarie impreviste e straordinarie, richiedibile in ogni momento con un importo massimo del 75 per cento;
- per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, richiedibile dopo almeno otto anni di maturazione, per un importo non superiore al 75 per cento;
- per ulteriori esigenze, richiedibile dopo almeno otto anni, per un importo non superiore al 30 per cento.
I lavoratori che raggiungeranno entro cinque anni l’età per la pensione di vecchiaia prevista dal loro regime obbligatorio di appartenenza potranno ricevere le prestazioni PEPP, in tutto o in parte, sotto forma di Rendita integrativa temporanea anticipata fino al raggiungimento di tale età.
Il requisito essenziale è che abbiano maturato alla data di accesso alla rendita almeno 20 anni di contributi nella gestione di appartenenza.
L’implementazione del PEPP punta ad estendere la platea di lavoratori iscritti ad una gestione di questo tipo. L’organizzazione e le modalità di funzionamento saranno simili a quelle delle altre forme di previdenza complementare.