Il sindacalista non può essere trasferito senza il nulla osta

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Ultimo aggiornamento 22/07/2022

Il sindacalista non può essere trasferito senza il nulla osta dell’organizzazione di appartenenza anche se è indagato.

Il sindacalista non può essere trasferito a un’altra sede di servizio senza il nulla osta dell’organizzazione di appartenenza. E ciò anche se sottoposto a procedimento penale e l’amministrazione rilevi un problema d’incompatibilità ambientale.
Le ragioni del datore non possono condizionare l’applicazione dell’articolo 22 dello statuto lavoratori, che vale anche nel pubblico impiego per il combinato disposto del testo unico che disciplina la materia e dei contratti collettivi nazionali.

Il principio è stato cristallizzato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 20827 del 30 giugno 2022, che è importante anche perché chiarisce che può essere anche lo stesso dirigente sindacale ad agire in giudizio per far dichiarare illegittimo il provvedimento dell’azienda.

La declaratoria di illegittimità ha riguardato, nel caso di specie, il trasferimento adottato nei confronti del funzionario di un’agenzia fiscale. E ciò benché l’amministrazione lamentasse che, continuando a operare nell’attuale sede, il dipendente avrebbe finito per lavorare fianco a fianco con i militari della Guardia di finanza che avevano investigato su di lui nel procedimento penale che lo riguardava.
Secondo la Cassazione, l’asserita incompatibilità ambientale avrebbe dovuto realizzarsi in concreto, non bastando la generica prospettazione che il lavoratore dovesse continuare a svolgere la propria attività a contatto con personale della Guardia di finanza che aveva svolto le indagini su di lui.
Anche secondo la Corte d’appello investita nel merito, non basta affermare l’incompatibilità ambientale che si deve, invece, realizzare in concreto. Peraltro, resta comunque viziato da una presunzione di antisindacalità il provvedimento disposto a carico del rappresentante sindacale senza il placet della Rsu, oltre che dell’organizzazione di riferimento, per quanto risulti sorretto dalla situazione di incompatibilità ambientale.

Secondo i giudici di piazza Cavour, “non coglie la ratio della decisione l’amministrazione quando deduce che bisognerebbe limitare la portata della norma che tutela l’attività sindacale di fronte a fatti di possibile rilevanza penale, altrimenti si andrebbe contro «lo spirito e la volontà» del legislatore: senza nulla osta neppure si possono scrutinare le motivazioni del trasferimento”.
Pertanto, in mancanza del previsto «nulla osta», non si può addurre l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere, ex art. 2103 cod. civ., il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte – fatto acclarato nella sentenza impugnata e non revocato in dubbio dalla difesa della ricorrente, resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di antisindacalità.

Infine, oltre all’organizzazione sindacale anche l’interessato è legittimato a proporre direttamente l’azione per denunciare che è stato violato l’articolo 22 della legge 300/70. Nelle amministrazioni sono gli articoli 42, comma 6, e 51 comma 2, del testo unico del pubblico impiego a tutelare le prerogative sindacali insieme ai contratti collettivi.

 

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