Un messaggio di posta elettronica, anche se firmato con una firma “semplice” e non digitale, è considerato un documento informatico secondo l’articolo 2712 del Codice civile. Tale documento ha pieno valore probatorio riguardo ai fatti e alle informazioni in esso contenuti, purché la sua autenticità non sia stata contestata dalla controparte.
La contestazione però non può essere generica e priva di motivazioni: la parte che deduce l’inattendibilità dell’e-mail deve anche fornire delle valide argomentazioni per poter insinuare nel giudice il dubbio sulla sua autenticità o sull’effettivo ricevimento. Se ci sono dubbi sulla sua provenienza o integrità, la mail non può essere automaticamente esclusa come prova: sarà il giudice a decidere se utilizzarla come prova, tenendo conto anche degli altri elementi probatori disponibili.
Ad esempio, se una persona contesta il ricevimento di una mail ma vi è prova della risposta ad essa, tale eccezione non avrà fondamento.
Se l’autenticità o il contenuto di un’email sono messi in dubbio, spetta sempre al giudice valutare la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento (Cassazione- sentenza n. 14046/2024 del 21 maggio 2024).
Il principio applicato è quello della libera valutabilità del giudice, che deve basarsi sulle caratteristiche oggettive del documento. Questo criterio permette di stabilire se un documento informatico soddisfa i requisiti di forma scritta e se può essere considerato una prova idonea.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una firma elettronica certificata non è l’unica garanzia di validità di un documento. Anche una e-mail senza firma avanzata può quindi essere considerata valida, a patto che superi l’esame delle sue caratteristiche oggettive di sicurezza e integrità.






