Il verbale scritto a mano, se illeggibile e se non supportato da altra documentazione dalla quale evincere la violazione, deve essere annullato.
Il principio è stato recentemente affermato dal Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza n. 423/2022 del 4 maggio 2022 che ha stabilito che il verbale scritto a mano, se illeggibile e se non supportato da altra documentazione depositata in giudizio da cui evincerne il contenuto, deve essere annullato per violazione del diritto di difesa.
Il ricorso è stato presentato da un cittadino che ha chiesto l’annullamento di una sanzione amministrativa eccependo la nullità del verbale di contestazione.
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso rilevando la insanabile invalidità del verbale di accertamento poiché lo stesso, scritto a mano, risultava illeggibile senza che, in giudizio, fosse stata prodotta una copia dattiloscritta o la trascrizione, ritenendo perciò l’atto viziato da una invalidità derivata insanabile.
Nel momento in cui un atto risulta illeggibile e non è possibile comprenderne il contenuto anche per l’assenza di altri documenti depositati dall’ente accertatore e dai quali si può evincere il contenuto del verbale, risulta violato il diritto di difesa del presunto responsabile della violazione.
Invero, sostiene il Giudice, un verbale illeggibile viola anche il principio che impone all’amministrazione di provare la responsabilità del trasgressore. Per cui se il verbale è illeggibile manca la prova della responsabilità del trasgressore.