La revoca della patente non può essere applicata a chi, in stato di ebrezza, conduca un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione.
Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 48083/2023 che ha accolto il ricorso proposto in ordine all’illegittimità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente applicata dal Giudice del merito.
Il ricorrente si era messo alla guida di un monopattino in stato di ebrezza e, a seguito della circolazione con tale mezzo su un tratto urbano, aveva provocato un sinistro stradale.
In ragione di tali circostanze, il Tribunale aveva applicato la pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque, giorni dieci di arresto e l’ammenda di euro 1.400,00 poiché era stato ritenuto integrato il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285. Veniva altresì disposta la revoca della patente di guida nei confronti del conducente.
Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso dinanzi al Giudice di legittimità, lamentando, in particolare, l’erroneità della decisione con cui il Giudice di merito aveva disposto la revoca della patente di guida nei suoi confronti.
Il ricorrente ha infatti dedotto che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente “non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l’appunto, è il monopattino, equiparato al velocipede dall’art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160”.
La Suprema Corte ha dato ragione al ricorrente ribadendo il consolidato principio giurisprudenziale secondo “cui la sanzione ‘amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione”.
Secondo la stessa Corte “tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all’evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l’art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi – fatto salvo quanto previsto “dai commi da 75 a 75-vicies ter”.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, il Giudice di legittimità ha concluso il proprio esame affermando che, nel caso di specie, la sanzione amministrativa della revoca della patente non poteva essere legittimamente disposta, poiché riferita ad un caso di guida in stato di ebbrezza di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.
La Suprema Corte ha dunque annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, provvedendo ad eliminarla direttamente.