Illegittimo il trasferimento del poliziotto componente del Consiglio di amministrazione di un Consorzio di gestione in rappresentanza di un ente territoriale
Il principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato (Sezione Seconda) nella sentenza n.11052/2022 del 19 dicembre 2022.
La vicenda giudiziaria ha riguardato l’impugnazione della sentenza con la quale il T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso proposto da un appartenente alla Polizia di Stato, avverso il trasferimento d’autorità per incompatibilità disposto nei suoi confronti in quanto componente del Consiglio di amministrazione di un Consorzio di gestione in rappresentanza della Provincia di Lecce.
Il T.a.r. ha, nella circostanza, in particolare, ritenuto che la citata disposizione normativa si applichi ai soli amministratori locali “eletti” e non a coloro che, come l’interessato, siano stati designati da un organo amministrativo, con l’ulteriore precisazione che il Consorzio in questione non ha competenza amministrative e gestionali ma è “un ente senza scopo di lucro istituito con D.M. 12.1.1997 dal Ministero dell’ambiente, con funzioni di tutela del paesaggio e dell’ambiente marino, che non ha nulla a che vedere con i compiti istituzionali del Commissariato in cui l’interessato svolgeva la propria attività.
La controversia ha riguardato l’ambito di applicazione dei primi due commi dell’art. 53 del d.P.R. n. 335/1982, recante l’“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, secondo cui “Il personale (…), candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.
Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita”.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’amministrazione e confermato la sentenza di primo grado.
Secondo i Giudici di palazzo Spada “dalla piana lettura della norma emerge che la particolare causa di incompatibilità – che, come tale, va interpretata in senso necessariamente letterale e restrittivo – si riferisce al solo personale che sia stato eletto o si sia comunque candidato in una determinata circoscrizione territoriale, mentre non ricomprende anche gli amministratori designati”, atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice, “la ratio sottesa alla disposizione in parola è di evitare lo svolgimento delle funzioni di poliziotto nel luogo dove si è cercato (comma 1) o si è ottenuto (comma 2) il consenso elettorale”.
Nella fattispecie, chiarisce la sentenza del Consiglio di Stato, si è in presenza di una designazione in assenza della partecipazione ad una qualsivoglia competizione di natura elettorale quale componente del Consiglio di amministrazione di un ente senza scopo di lucro preposto alla tutela del paesaggio e dell’ambiente marino, nomina dalla quale ictu oculi non emergono, in astratto, possibili “interferenze” con i compiti istituzionalmente