A giugno è previsto il pagamento dell’acconto IMU, l’Imposta Municipale Unica che grava sui proprietari di immobili, compresi terreni e aree fabbricabili e, in gemere tutti i soggetti che vantano diritti reali di godimento, come l’usufrutto o l’enfiteusi.
Entro lunedì 16 giugno 2025 deve essere versato l’acconto Imu, mentre il giorno entro il quale si deve versare il saldo è fissato a martedì 16 dicembre 2025.
La mancata effettuazione dei versamenti entro queste due date è sanabile solo ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso che permette solo l’applicazione di sanzioni ridotte rispetto quelle che sarebbero dovute in caso di un inadempimento più prolungato.
Oltre all’immobile adibito a prima abitazione, è previsto l’esonero dal versamento dell’Imu per gli immobili che non sono utilizzabili o disponibili, purché sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria. L’esonero dal versamento dell’imposta è previsto per i reati indicati all’interno dell’articolo 614, comma 2, e dell’articolo 633 del Codice penale (invasione di edifici o edifici).
Per poter beneficiare dell’esenzione Imu 2025 è necessario che il contribuente provveda a comunicare al Comune il possesso dei requisiti. Il diretto interessato, inoltre, dovrà comunicare anche il momento nel quale cessa il diritto all’esenzione.
È prevista la proroga per gli edifici divenuti inagibili a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016 e nel 2012 l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto.
Le proroghe sono state previste all’interno dei commi 750 e 768 Legge n. 197/2022.
Unicamente per il Friuli Venezia Giulia l’Imu è stata sostituita dall’Ilia, acronimo di Imposta locale immobiliare autonoma. A partire dal 1° gennaio 2023, l’Ilia è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
La base imponibile sulla quale si determina l’Imu da versare varia a seconda della tipologia di immobile posseduto, a seconda che si tratti di: terreni agricoli; fabbricati; aree fabbricabili.
Per i fabbricati che sono iscritti al catasto e per i quali c’è una rendita catastale, questa, così come risulta al 1° gennaio 2025, deve essere rivalutata del 5% ed il risultato deve essere moltiplicato per il coefficiente moltiplicatore.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è determinata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2025, che deve fare riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione e ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
Se nel corso del 2024 per l’immobile si sia beneficiato di qualche riduzione d’imposta, come nel caso del comodato d’uso o delle locazioni a canone concordato o se il comune non dovesse disporre delle informazioni necessarie a verificare che il proprietario dell’immobile effettui il corretto versamento dell’imposta, va presentata una dichiarazione.