IMU ridotta al 50% per comodato gratuito ai figli

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La riduzione IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito ai figli è un’agevolazione nazionale che opera come riduzione del 50% della base imponibile (non dell’aliquota). Per applicarla, oltre al rapporto di parentela e all’uso come abitazione principale, devono essere rispettate condizioni puntuali previste dalla legge.

La riduzione della base imponibile IMU del 50% è prevista dall’articolo 1, comma 747, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (disciplina IMU). La norma si applica alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo IMU ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

I parenti in linea retta entro il primo grado sono genitori e figli. Di conseguenza, il comodato gratuito ai figli rientra nella fattispecie agevolata, se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge.

  • L’agevolazione non si applica alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • il contratto di comodato deve risultare regolarmente registrato;
  • il comodante deve possedere un solo immobile abitativo in Italia ma è consentito possedere, oltre all’immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito ad abitazione principale, purché nello stesso Comune e non di lusso (non A/1, A/8, A/9);
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile dato in comodato;
  • il figlio deve utilizzare l’immobile come abitazione principale.

La riduzione opera sulla base imponibile e si applica solo se le condizioni risultano rispettate in modo congiunto. In presenza di anche una sola condizione mancante, l’immobile resta assoggettato a IMU secondo le regole ordinarie.

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