Incidenti stradali: non è possibile condannare un dipendente della P.s. sulla base della sola relazione tecnica dell’Autocentro della Polizia di Stato – Corte dei Conti sent. n. 445/06 del 4/10/2006

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Incidenti stradali: non è possibile condannare un dipendente della P.s. sulla base della sola relazione tecnica dell’Autocentro della Polizia di Stato.

Così ha deciso la Corte dei Conti che ha sostenuto come non sia possibile condannare un dipendente della P.S., rimasto coinvolto in un incidente stradale con l’autovettura di servizio, sulla base di un “acritico recepimento delle conclusioni contenute nella relazione tecnica dell’Autocentro della Polizia di Stato”. Il rinvio alla relazione tecnica, infatti, redatta dal competente organo della Polizia di Stato sembra integrare, nella fattispecie, un’ipotesi di motivazione per relationem che, in linea di principio, è senz’altro ammissibile, purchè il parere richiamato sia completo ed esaustivo, adeguatamente motivato e pertanto suscettibile di rendere oggettivamente ostensivo il processo logico seguito dal consulente, mutuato poi dal giudice per pervenire alle sue conclusioni finali. (Sent. 445/2006 del 4/10/2006 – dep. 30/10/2006 – sezione terza giurisdizionale centrale di appello)

Corte dei Conti, sezione terza giurisdizionale centrale di appello, sent. n. 445/06 del 4/10/2006 – dep. 30/10/2006

REPUBBLICA ITALIANA

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai signori magistrati :

Dott. Gaetano PELLEGRINO Presidente

Dott. Giorgio CAPONE Consigliere

Dott. Enzo ROTOLO Consigliere

Dott. Eugenio SCHLITZER Consigliere

Dott. Amedeo ROZERA Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al n. 24237 del registro di segreteria proposto dal Sig………………………………avverso la sentenza n. 686 del 14 luglio 2005 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Campania;

Visto l’atto d’appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 4 ottobre 2006, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Anna Maria Guidi, il relatore Consigliere dott. Amedeo Rozera, l’Avv. …. ed il P.M. in persona del vice Procuratore generale dott.ssa Maria Letizia De Lieto Vollaro.

Ritenuto in

FATTO

Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Campania ha condannato il Sig. ……………………., sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di …………….., al pagamento in favore del Ministero dell’Interno, previo esercizio del potere riduttivo dell’addebito, della somma di €. 10.000,00, oltre interessi e spese di giudizio, per aver causato il ribaltamento della vettura dell’Amministrazione da lui guidata al termine di un servizio d’istituto svolto unitamente alla collega …(Tizio), anch’essa a bordo del veicolo al momento dell’incidente: il primo giudice ricollega la configurazione della colpa grave in capo al convenuto al contesto emerso dalla perizia redatta dall’Autocentro della Polizia di Stato secondo cui nessun guasto era ravvisabile sulla vettura in questione.

Avverso la sentenza ha proposto appello, con il patrocinio dell’Avv. …………….., il Sig………………. eccependo, in sostanza: a) la contraddittorietà della motivazione per omesso esame dei documenti acquisiti e per stravolgimento delle risultanze processuali; b) la mancanza di prova della responsabilità addebitata la convenuto, c) l’insussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e l’evento; d) la mancata motivazione della misura del danno addebitato; pertanto, chiede, in conclusione, l’annullamento e/o la riforma della sentenza con esclusione di ogni responsabilità per i fatti addebitatigli.

Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni scritte in data 12 maggio 2006, osservando, in sostanza, che il giudice ha fatto corretto uso dei suoi poteri avendo dedotto in via indiziaria dalla documentazione acquisita la prova della responsabilità per colpa grave imputabile al Sig………; che il medesimo, pur con motivazione sintetica, ha fondato il proprio libero convincimento su un approfondita lettura degli elementi di colpevolezza rilevabili dagli atti acquisiti in giudizio; che dalla risultanze processuali emerse dagli atti si evidenzia, in definitiva, se non prove sicure della responsabilità, certamente indizi gravi e concordanti del fatto illecito; che, infine, la mancanza di motivazione sull’applicazione del potere riduttivo gioca a favore del ricorrente: in conclusione, il P.G. chiede, pertanto, che l’appello venga respinto con condanna dell’appellante al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio.

All’odierna pubblica udienza l’avv. ……………… ed il P.M. hanno concluso confermando, con ulteriori argomentazioni, il contenuto degli atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

L’appello è fondato e deve essere accolto.

A tale conclusione il Collegio è indotto dall’estrema sinteticità della motivazione resa dal primo giudice, articolata su alcuni punti privi di qualsiasi valenza probatoria, in quanto generici o meramente presuntivi di un comportamento dannoso non altrimenti emergente dalle risultanze processuali.

La pronuncia impugnata, infatti, si fonda, in particolare: a) sullo acritico recepimento delle conclusioni contenute nella relazione tecnica dell’Autocentro della Polizia di Stato in data 28 dicembre 2001; b) sulla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni rese dall’agente …(Tizio) che viaggiava, quale “gregario”, sull’auto condotta dal Sig………..; c) sul coinvolgimento di quest’ultimo in altro incidente. Tali circostanze testimoniano tutte, per quanto si dirà, di una totale mancanza di dati certi ed oggettivi cui ancorare un qualsiasi indizio di responsabilità che non sia riconducibile ad un contesto di mere presunzioni. E’ vero, ricorda sul piano generale il Collegio, che l’art. 2729 c.c. prevede e disciplina espressamente l’efficacia probatoria delle presunzioni semplici: ma è pur vero che queste, perchè possano svolgere detta funzione, debbono apparire gravi, precise e concordanti, per cui, pur essendo sufficiente che il fatto ignoto del quale si intende dimostrare l’esistenza possa desumersi alla stregua di un calcolo di probabilità, è peraltro necessario che, nella valutazione delle presunzioni, il giudice deve, in primo luogo, accertare se le stesse abbiano, singolarmente considerate, l’idoneità secondo un calcolo probabilistico a dimostrarne l’esistenza, e, in secondo luogo, valutarle una per una nel loro complesso e comparativamente, atteso che, vertendosi in tema di un apprezzamento che muove da un criterio probabilistico, ogni elemento deve rafforzare il contenuto ed il valore di questo (Cass, civ, Sez. II^, 22 giugno 1989 n. 2976).

Orbene, alla luce di tali principi, il Collegio, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non ritiene che nella specie sussistano le condizioni per far luogo alla condanna del Sig………….: e ciò, per una serie di considerazioni che concordano, sostanzialmente, con i profili d’impugnazione svolti dall’appellante.

Per quanto riguarda il rinvio alla relazione tecnica redatta dal competente organo della Polizia di Stato che sembra integrare un’ipotesi di motivazione per relationem, osserva il Collegio che quest’ultima, in linea di principio, è senz’altro ammissibile, purchè il parere richiamato sia completo ed esaustivo, adeguatamente motivato e pertanto suscettibile di rendere oggettivamente ostensivo il processo logico seguito dal consulente, mutuato poi dal giudice per pervenire alle sue conclusioni finali. Il che, nella specie, non è, e ciò per i seguenti motivi: a) il giudice di primo grado ritiene attendibile la perizia, in quanto “redatta nell’immediatezza del sinistro”: orbene, come risulta dagli atti, essa reca la data del 28 dicembre 2001 (dieci mesi dopo l’incidente) e recepisce il contenuto della perizia ….(Caio), redatta, su incarico della Casa di produzione dell’auto coinvolta nel sinistro, l’8 giugno 2001, quindi anche questa non certo nell’immediatezza del medesimo; b) per quanto riguarda il merito della perizia stessa, è appena il caso di considerare che il consulente, mutuando, sostanzialmente, le conclusioni della precedente perizia …(Caio) è pervenuto a conclusioni fondate su meri calcoli probabilistici (“ il sinistro probabilmente si è potuto verificare “) riferito ad una generica e non meglio precisata “manovra” posta in essere dal Sig……………, guidando il mezzo ad una velocità “presumibilmente maggiore” di quella dichiarata; c) il giudicante, recepite integralmente le esposte valutazioni, ne ha dedotto apoditticamente la responsabilità del Sig…………… “per grave violazione di obblighi di servizio”, senza addurre alcun elemento concreto a conforto di tale asserzione, ritenendo inattendibili le sue giustificazioni: ciò in contrasto, peraltro, con quanto ritenuto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro i quali hanno esplicitamente verbalizzato che “la sua dichiarazione potrebbe essere attendibile”, riferendosi alla dichiarazione resa dal Sig………. secondo cui avrebbe perso il controllo dell’auto per un guasto meccanico.

Quanto alle dichiarazioni rese subito dopo l’incidente dalla…..(Tizio), il primo giudice ne contesta l’attendibilità nella considerazione che le stesse sarebbero state predisposte dal convenuto e non da chi le ha sottoscritte: orbene, in disparte la gravità, sotto vari ed evidenti profili, di siffatta affermazione non suffragata da alcun elemento concreto, sta in fatto che la dichiarazione, resa ai Carabinieri subito dopo l’incidente, coincide con quella resa dal Sig……….. nel medesimo contesto temporale, per cui la circostanza di non essere stata presa in considerazione dal primo giudice ai fini di una sua effettiva valutazione, integra, come ha puntualmente evidenziato l’appellante, un ulteriore e chiaro vizio della motivazione.

L’ultimo punto su cui questa si incentra attiene all’avvenuto coinvolgimento del Sig……….. in altro incidente: l’assoluta irrilevanza di esso emerge, peraltro, in tutta evidenza sia da un punto di vista formale, in quanto riferito ad un episodio successivo a quello oggetto del presente giudizio, sia da un punto di vista sostanziale, atteso che dal fatto del coinvolgimento in altro sinistro del medesimo soggetto non può inferirsene la eventuale responsabilità per quello di cui si discute.

Il descritto contesto di incertezze ed ambiguità derivante dal fatto che la sentenza impugnata, basandosi unicamente sulla relazione tecnica, ne ha recepito la genericità ed il mancato riferimento a fatti specifici, unito alla omessa valutazione da parte del primo giudice di elementi che, pure, il convenuto aveva sottoposto al suo esame, non può, quindi, che comportare da parte di questo giudice d’appello la totale adesione alle tesi svolte dall’appellante, tutte ampiamente motivate e documentate.

D’altra parte, non appaiono senza significato i dubbi manifestati dallo stesso Procuratore Generale in sede di conclusioni scritte: l’organo requirente, infatti, ricordando che “le modalità dell’incidente non sono state accertate del tutto”, che il primo giudice ha dedotto in via indiziaria la prova della responsabilità del Sig……………. non essendo emerse prove sicure e che le motivazioni addotte a sostegno della pronuncia sono particolarmente sintetiche, sottolinea l’indubbia esistenza in tutta la vicenda processuale di alcune zone d’ombra, sotto il profilo probatorio, che questo giudice d’appello, per quanto ricordato in precedenza, non può non ritenere determinanti ai fini di una corretta valutazione della stessa, con conseguente accoglimento dell’appello.

Per quanto riguarda il regolamento delle spese – fermo restando che nel giudizio contabile esse non possono essere messe a carico del Pubblico Ministero (per tutte, SS.RR. 11 ottobre 1996 n. 60/A) – bisogna tener conto della novella introdotta dall’art. 10 bis comma 10 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005 n. 248.

Stabilisce la suddetta norma che “ le disposizioni dell’art. 3 comma 2 bis del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, e dall’art. 18 comma 1 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 del codice di procedura civile, liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’Amministrazione di appartenenza”.

A detta interpretazione consegue il potere-dovere del giudice contabile di provvedere in ordine alle spese di giudizio, così come per ogni altro giudice competente per la causa ai sensi dell’art. 91 c.p.c.: pertanto, nel presente giudizio, il Collegio deve provvedere d’ufficio(Cass. 9 febbraio 2000 n. 1440) e sulla base degli atti di causa – non essendo stata formulata specifica istanza di parte e non essendo stata presentata l’apposita nota di cui all’art. 75 disp. att.C.p.c. – a liquidare onorari e diritti, spettanti come per legge, alla difesa dell’appellante, prosciolto nel merito, in conformità alle tabelle A (tav. V^) e B della vigente tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004 n. 127, facendo applicazione, in particolare, delle regole di cui agli artt. 1, 5 commi 1 e 4 e 6, comma 1 di detto testo e, per quanto riguarda il valore della causa, degli artt. 10 e 11 c.p.c.

Poiché nella specie non è stata presentata l’apposita richiesta di cui sopra, il Collegio ritiene che le competenze possano essere liquidate secondo i minimi tariffari, mentre non provvede, in conformità al prevalente indirizzo della Corte di Cassazione, a liquidare le “spese generali” di cui all’art. 15 del citato D.M. –

Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M

La Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello proposto dal Sig………………… avverso la sentenza in epigrafe e, per l’effetto, lo assolve dalla domanda attrice.-

Liquida e pone a carico del Ministero dell’Interno ai fini del rimborso previsto dall’art. 3 comma 2 bis del d.l. 23 ottobre 1996 convertito con l. 20 dicembre 1996 n. 639, la somma che detta Amministrazione è tenuta a pagare all’appellante prosciolto, nella misura di €. 1490,00 (di cui €. 845,00 per onorari ed €. 645,00 per diritti).

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2006.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Amedeo Rozera F.to Gaetano Pellegrino

Depositata nella segreteria della Sezione il giorno 30 ottobre 2006

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Sandro Italia

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