In caso di sinistro con un veicolo con targa estera è bene documentare fotograficamente la scena dell’incidente per determinarne la dinamica e raccogliere informazioni sul veicolo straniero, verificando assicurazione e Carta Verde.
Le immagini devono documentare la posizione dei veicoli, targhe, modelli, danni riportati, eventuali segnali stradali o semafori vicini. Questo materiale sarà fondamentale per ricostruire la dinamica dell’incidente e supportare le dichiarazioni delle parti coinvolte.
È consigliabile annotare nome, indirizzo e numero di telefono di eventuali testimoni.
In presenza di feriti, anche lievi, è necessario chiamare le autorità competenti – Polizia stradale, locale o Carabinieri – e prestare soccorso. Lo impone l’art. 189 del Codice della Strada, che prevede sanzioni severe per chi non si ferma o non aiuta. Anche nelle ipotesi di lesioni apparenti, è opportuno recarsi al Pronto Soccorso entro 24- 48 ore dall’incidente: una precauzione utile per la salute e per eventuali richieste di risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata, secondo la legge Italiana, al soggetto competente, che varia in base a chi ha subito il danno: conducente, proprietario del veicolo o terzo trasportato.
Per i veicoli provenienti da Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la gestione del sinistro è affidata all’Ufficio Centrale Italiano (UCI), ai sensi dell’art. 125 del Codice delle Assicurazioni Private. L’UCI funge da punto di contatto tra il danneggiato e la compagnia assicurativa estera.
Per avviare la pratica, è necessario inviare all’UCI una lettera con data e luogo dell’incidente; nazionalità e targa del veicolo estero descrizione dettagliata del mezzo coinvolto; breve ricostruzione del sinistro; copia della constatazione amichevole e/o riferimenti all’intervento delle forze dell’ordine; dati del conducente e del proprietario del veicolo straniero, nome della compagnia assicurativa e copia della Carta Verde. L’UCI affiderà la gestione della pratica a una compagnia assicurativa italiana, che agirà per conto dell’assicurazione estera. Se i dati disponibili non sono sufficienti, l’UCI svolgerà indagini nel Paese di immatricolazione del veicolo per identificare la compagnia competente.
Il termine legale per formulare un’offerta di risarcimento o per motivare il diniego è di tre mesi (art. 125 CdA). In caso di mancata risposta, il danneggiato può rivolgersi alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) per ottenere tutela.
Se il danneggiato è un terzo trasportato su un veicolo con targa italiana, coinvolto in un sinistro con un mezzo estero, ha diritto a rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa italiana del veicolo su cui viaggiava. La Cassazione, con ordinanza n. 12172/2023, ha confermato che in questi casi si applica l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che consente una tutela immediata e diretta, senza dover attendere l’accertamento delle responsabilità.
Tutti i veicoli esteri che circolano in Italia devono essere coperti da un’assicurazione obbligatoria. Tuttavia, può accadere che un veicolo straniero provochi un incidente senza essere assicurato o senza che sia possibile identificarlo. In questi casi, si potrà, comunque, ottenere un risarcimento: attraverso il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che copre sia i danni alle persone che quelli materiali entro i massimali stabiliti dall’art. 128 CdA:
€ 6.070.000,00 per i danni alla persona;
€ 1.220.000,00 per i danni materiali.
La stessa procedura si applica se il veicolo straniero non può essere identificato. La domanda di risarcimento deve essere indirizzata alla Consap, che incaricherà una compagnia assicurativa italiana per istruire la pratica e gestire la liquidazione del danno. Se l’assicurazione si rifiuta di risarcire o non risponde entro i termini di legge, è possibile avviare una negoziazione assistita come previsto dall’art. 3, co. 1, D.L. n. 132/2014. La proposta deve essere dettagliata e contenere l’avviso che, in caso di mancata adesione entro 30 giorni, tale comportamento sarà considerato negativamente dal giudice al quale occorrerà rivolgersi.
Per cause fino a € 30.000,00, è competente il Giudice di Pace, mentre per importi superiori la causa va promossa davanti al Tribunale in composizione monocratica






