Incidenti stradali: negligenza inescusabile, disattenzione macroscopica

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Ultimo aggiornamento 16/02/2021

Incidenti stradali: la colpa sussiste solo quando si concreta in una negligenza inescusabile, ovvero in una disattenzione macroscopica – Corte dei Conti Sent. 385/2007

Così ha stabilito la Corte dei Conti-sez. Emilia Romagna, in seguito all’addebito mosso a due operatori di P.S., per i danni subiti da due autovetture di servizio. I giudici hanno sostenuto che la responsabilità amministrativa – che la legge 639/96 ha collegato con carattere di generalita’ all’ elemento della colpa grave – si concreta (secondo un’ interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata) in una negligenza inescusabile, ovvero in una disattenzione macroscopica. Nel caso di specie, agli agenti di P.S. può certamente essere mosso qualche rimprovero sul piano della diligenza, ma emerge in modo chiaro che il loro comportamento non e’ consistito in una negligenza inescusabile, che come ricordato integrano il concetto di colpa grave necessario, secondo la legislazione vigente, per ritenere la sussistenza di responsabilità.

Sent. 385/2007 del 5/07/2006 – dep. 10/05/2007 – Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna

composta dai seguenti magistrati:

dott. Giovanni BENCIVENGA Presidente

dott. Massimo DE MARIA Consigliere

dott. Elena LORENZINI I Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 37435 del registro di Segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale dott. Eugenio MUSUMECI nei confronti dei sig. ri …………… e …………, rappresentati e difesi dall’ avv. to …………….. e nel suo studio elettivamente domiciliati in Bologna, via ………….

Uditi, nella pubblica udienza del 5 luglio 2006, il relatore I Referendario dott. ssa Elena LORENZINI, l’ avv. to …………… per i convenuti ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa FRANCAVIGLIA.

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa

Ritenuto in

FATTO

In data 22 gennaio 2003, come risulta dal rapporto della Questura di Bologna del 3.6.2004, gli agenti della Polizia di Stato …… e ……… si recavano, durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, a bordo della vettura Fiat Marea targata Polizia E…, in via … in Bologna, a seguito di segnalazione, dove trovavano un uomo sdraiato sul parabrezza di un furgone fermo al semaforo. L’ uomo risultava in palese stato d’ ebrezza ed una volta identificato risultava essere un cittadino marocchino, gia’ destinatario di provvedimento d’ espulsione non eseguito. Pertanto, i convenuti decidevano di condurre il medesimo presso gli uffici della locale Questura.

Inizialmente il fermato non opponeva alcuna resistenza e si lasciava condurre alla vettura degli agenti. Solo successivamente, circa a meta’ percorso, incominciava a comportarsi aggressivamente, colpendo ripetutamente con la testa ed i piedi il pannello divisorio tra i sedili anteriori e posteriori della vettura. Conseguentemente il conducente del veicolo arrestava la marcia e provvedeva, insieme al collega, a tranquillizzare il cittadino marocchino, per poi riprendere il viaggio in sicurezza. Sennonche’ nelle vicinanze della Questura il fermato ricominciava a dimenarsi e colpendo con violenza il pannello divisorio del mezzo riusciva quasi a farlo cedere. I convenuti valutavano, in tale situazione d’ urgenza, l’ opportunita’ di azionare i dispositivi di segnalazione acustica e lunimosa.

Poco prima che la vettura in uso ai convenuti effettuasse la manovra di entrata nel parcheggio della Questura in Piazza Galilei, il cittadino marocchino riusciva a infrangere il pannello e le schegge colpivano alla testa il ….., che conduceva il mezzo. In quel momento l’ accesso al parcheggio era parzialmente occupato sul lato sinistro dal veicolo Opel Corsa, sempre in dotazione alla Polizia di Stato, targata Polizia A…, guidata dal sovrintendente M, il quale stava eseguendo una manovra di uscita dal suddetto parcheggio in retromarcia. Egli arrestava immediatamente il veicolo all’ ingresso esterno del parcheggio.

I fatti oggetto di tale segnalazione sono stati contestati ai sig. ri ….. e ….. dalla Procura Regionale presso questa Sezione, con inviti notificati tra l’ 11 ed il 21 ottobre 2005.

All’ invito hanno controdedotto i convenuti con note depositate il 9 e 10 novembre 2005.

I due agente hanno eccepito, preliminarmente, di aver rispettato le norme in tema di traduzione di un soggetto fermato, che consentivano l’ uso delle manette solo in caso di concreta necessita’; hanno, altresi’ osservato che comunque l’ uso di tale mezzo non avrebbe impedito al cittadino marocchino di compiere il danneggiamento, avendo egli usato esclusivamente i piedi e la testa per infrangere il pannello divisorio. Hanno aggiunto che, sempre in applicazione delle comuni tecniche operative, solo in caso di contemporanea presenza di tre agenti uno di loro avrebbe potuto affiancarsi al fermato nel sedile posteriore.

In merito al sinistro hanno rilevato che il fondo stradale era insidioso, che l’ accesso al parcheggio era in parte ostruito dalla presenza della Opel Corsa guidata dal M e che essendo recentemente stato istituito un senso unico di circolazione era imprevedibile il sopraggiungere di un veicolo in senso contrario.

Non ritenendo sufficienti gli elementi addotti dagli interessati per superare l’ipotesi di responsabilità amministrativa, la Procura regionale provvedeva poi a citare in giudizio, in data 14 dicembre 2005, i sig.ri ….. e ….., per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di euro 7.935,36, pari alla somma della spesa sostenuta dall’amministrazione per la riparazione dei danni subiti dal veicolo Fiat Marea e del valore che la Opel Corsa aveva prima e dopo il sinistro, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura reputata di giustizia.

A fondamento della domanda, sostiene parte attrice che il sinistro avvenne per effetto della condotta gravemente colposa tenuta dall’ agente ….., il quale non avrebbe sterzato per entrare nel piazzale della Questura, cosi’ collidendo con la Opel Corsa guidata dal M, ferma nelle vicinanze di quell’ accesso carraio.

Inoltre, risulterebbe inconfutato il nesso di causalita’ tra la condotta del cittadino marocchino, concretizzatasi nella rottura del pannello divisorio, ed il sinistro stradale da cui sarebbe scaturito il danno erariale di cui e’ causa.

In merito alla prevenibilita’ della condotta del fermato, rileva l’ Organo requirente che sarebbe stato sufficiente chiamare rinforzi via radio per ovviare in breve tempo ai problemi creati dal cittadino marocchino. Relativamente alla prevedibilita’ dell’ evento la Procura afferma che i convenuti avrebbero dovuto avvedersi dell’ imminenza del danno nel momento in cui si resero conto, come dai medesimi affermato, che il divisorio stava per cedere, sopraggiunti in prossimita’ della Questura.

Ne conclude sostenendo la gravita’ della colpevolezza ascrivibile ai convenuti.

In relazione all’ elemento del danno, esso e’ stato indicato dalla Procura nella somma di euro 7.935,36, pari alla somma della spesa sostenuta dall’amministrazione per la riparazione dei danni subiti dal veicolo Fiat Marea e del valore che la Opel Corsa aveva prima e dopo il sinistro, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura reputata di giustizia.

In memoria di costituzione depositata il 13 giugno 2006, con procura in calce a favore dell’ avv. to …., i sig. ri ….. e ….. rilevano in primo luogo che i convenuti non avrebbero effettuato nessuna violazione delle procedure previste nel caso di traduzione dei soggetti fermati, che, in particolare richiedono l’ uso delle manette solo quando lo richieda la pericolosita’ del soggetto, mentre nel caso di specie nessuna delle condizioni sussistenti al momento del fermo facevano presumere la violenza del cittadino marocchino; chiariscono che, comunque, l’ uso delle manette non avrebbe impedito il danneggiamento compiuto dal fermato, avendo egli utilizzato solo la testa ed i piedi per infrangere i pannello divisorio.

Piuttosto la difesa dei convenuti rinviene nella presenza della Opel corsa ad ostruire l’ accesso al parcheggio la causa delle sinistro occorso. Vengono citati sia la relazione di servizio del conducente della Opel sia le relazioni di servizio dei testimoni dell’ accaduto, agenti C e G, i quali concordemente affermano che il mezzo si trovava sul lato sinistro dell’ imbocco del parcheggio.

Infine, viene citata l’ ordinanza del Questore di Bologna del 9 ottobre 2002 che aveva istituito il senso unico di marcia nell’accesso a Piazza Galilei.

Conclusivamente, chiedono il rigetto della domanda per assenza di nesso causale tra la condotta dei convenuti nei confronti del fermato ed il sinistro occorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Nell’ odierna pubblica udienza, l’ avv.to…., in rappresentanza dei convenuti, dopo aver richiamato le istruzioni operative fornite agli agenti in virtu’ delle quali i convenuti non potevano ne’ usare le manette ne’ sedersi a fianco del cittadino marocchino nel caso di specie, ha precisato che la ricostruzione fornita dalla Procura conterrebbe elementi non precisi ed in particolare non avrebbe specificato che l’ entrata al parcheggio di piazza Galilei era occupato dalla Opel corsa e che lo spazio non era sufficiente per la manovra in ambedue i sensi di marcia e che non ci sarebbe stata contemporaneita’ tra la rottura del pannello divisorio, avvenuta all’altezza della Prefettura, e l’ incidente occorso. Ha concluso attribuendo unicamente alla condotta dell’ altro mezzo la collisione tra le vetture, poiche’ il M stava uscendo in retromarcia dal senso unico, con cio’ interrompendo il nesso di causalita’ tra la condotta dei convenuti ed il danno.

Il Pubblico Ministero ha ribadito che gli agenti avrebbero dovuto chiedere rinforzi, attuando una condotta omissiva nel non compiere alcun atto cautelativo. In relazione alla vettura Opel ha precisato che, da un lato non si capirebbe come mai i convenuti non abbiano chiesto l’ integrazione del contraddittorio rispetto al conducente del vettura stessa, dall’ altro rimarrebbe inconfutato che il mezzo condotto dal M era fermo al momento della collisione.

Ha concluso dichiarandosi favorevole all’ uso, anche ampio, del potere riduttivo nella determinazione dell’ ammontare del danno.

Considerato in

DIRITTO

I.-L’ ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questa Corte e’ collegata al comportamento dei convenuti che avrebbe causato il danneggiamento delle vetture Fiat Marea targata Polizia E.. e Opel Corsa targata Polizia A…, in dotazione alla Polizia di Stato, con la propria incauta condotta, a seguito della collisione tra i due mezzi nell’ effettuare la manovra di accesso al parcheggio ubicato in piazza Galileo avanti la Questura di Bologna, mentre stavano ivi accompagnando un cittadino marocchino gia’ destinatario di provvedimento d’ espulsione, il quale aveva poco prima infranto il pannello divisorio posto all’ interno della vettura, con cio’ colpendo, con le relative schegge, l’ agente alla guida del mezzo.

Il danno conseguente e’ stato quantificato, secondo la prospettazione della Procura Regionale presso questa Sezione, nella somma tra la spesa sostenuta dall’amministrazione per la riparazione dei danni subiti dal veicolo Fiat Marea ed il valore che la Opel Corsa aveva prima e dopo il sinistro, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura reputata di giustizia.

II.- Passando al merito della causa, il Collegio rileva come l’ accertamento della sussistenza o meno della colpa grave nel comportamento contestato ai convenuti sia assorbente di tutte le altre questioni.

La responsabilita’ per colpa sussiste solo nei limiti in cui sia individuabile un comportamento non conforme al buon andamento, cioe’ non adeguato ai fini dell’ attivita’ ed ai criteri cui va uniformata. In sostanza, la colpa va valutata in riferimento all’ attivita’ di cooperazione richiesta, cioe’ come comportamento all’ evidenza non adeguato a tali fini o a tali criteri.

Solo allorche’ l’ attivita’ del pubblico operatore si discosti ampiamente da tali indici di adeguatezza sussiste percio’ la responsabilita’ amministrativa, che la legge 639/96 ha collegato con carattere di generalita’ all’ elemento della colpa grave, la quale secondo un’ interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata si concreta in una negligenza inescusabile, ovvero in una disattenzione macroscopica.

Nella valutazione del comportamento concreto tenuto dagli agenti ….. e ….. nella vicenda in esame, non ritiene il Collegio di individuare le caratteristiche della negligenza inescusabile ovvero della disattenzione macroscopica.

Ritiene, in proposito, che acquistino significato alcuni aspetti emersi dall’ esame dei fatti e che portano a reputare non accoglibile la prospettazione di responsabilita’ basata dalla Procura regionale sull’ affermata prevedibilita’ e prevenibilita’ della condotta del cittadino marocchino, il quale, causando al rottura del pannello divisorio avrebbe fatto si’ che il conducente della Fiat marea, presumibilmente colpito dalle schegge del medesimo pannello, perdesse il controllo del mezzo.

Infatti, l’ Organo requirente prospetta una ricostruzione del sinistro sostanzialmente individuando nella condotta del fermato , non impedita con omissione gravemente colposa da parte degli odierni convenuti, la causa della errata conduzione della vettura, che, pertanto, ando’ in collisione con l’ Opel corsa.

Innanzitutto, questo Collegio ritiene rilevante il fatto, evocato dalla difesa, della parziale ostruzione dell’accesso al parcheggio per la contemporanea presenza del mezzo condotto dal M. Per quanto si possa concordare sul fatto che quest’ ultimo mezzo fosse fermo al momento dell’ impatto, pur tuttavia si rileva che concordemente sia la relazione in merito alla denuncia di danno erariale della Questura di Bologna, sia le testimonianze rese dai due agenti che assistettero all’ incidente dichiarano che il M aveva arrestato il proprio veicolo al’ ingresso esterno del parcheggio. Ancora, nella suddetta relazione si attesta che l’ ingresso di piazza Galilei non risulterebbe sufficientemente ampio per la manovra in entrambi i sensi, onde era stato istituito un senso unico di marcia in sola entrata.

Deve inoltre ritenersi rilevante l’ affidamento che gli agenti avevano presumibilmente effettuato in merito alla possibilita’ di accedere senza ostruzione alcuna al parcheggio, atteso che avevano azionato i dispositivi di segnalazione acustica e luninosa e che, come precisato, l’ entrata al parcheggio era a senso unico.

Dal quadro generale della vicenda appare evidente che in ordine alla condotta degli agenti risultavano coinvolti interessi molteplici, e prevalentemente quello generale alla celerita’ d’ azione in caso di emergenza.

Di conseguenza ai convenuti puo’ certamente essere mosso qualche rimprovero sul piano della diligenza, ma emerge in modo chiaro che il loro comportamento non e’ consistito in una negligenza inescusabile, ovvero in una disattenzione macroscopica, che come ricordato integrano il concetto di colpa grave necessario, secondo la legislazione vigente, per ritenere la sussistenza di responsabilita’.

L’ istanza della Procura va pertanto rigettata.

Sussistono i motivi per ritenere compensate le spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’ Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, assolve i sig.ri ….. e ….. dagli addebiti contestatigli.

Le spese di giustizia sono da ritenere compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Cosi’ deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5 luglio 2006.

IL RELATORE IL PRESIDENTE

f.to (dott. ssa Elena Lorenzini) f.to ( dott.Giovanni Bencivenga)

Depositata in Segreteria il giorno 10 maggio 2007

Il Direttore di Segreteria

f.to Dott.ssa Valeria Sama

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