Giovedì 18 luglio u.s. si è riunito negli uffici del Dipartimento, su sollecitazione del Giudice del lavoro di Bologna, il tavolo ex art.25 ANQ per dirimere una controversia interpretativa relativa all’applicazione delle norme concernenti la disciplina della concessione dei permessi destinati allo sviluppo delle mansioni dei RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). L’invito della magistratura bolognese trova la propria fonte in una denuncia per comportamento antisindacale presentata dal SAP di quella provincia in quanto, in base ad una interpretazione arbitraria operata dall’Ufficio per la Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., il limite minimo e inderogabile di detti permessi veniva decurtato enormemente decretando l’abolizione di fatto del RLS che si trova pertanto nelle condizioni di non poter operare per sviluppare le funzioni previste dalla legge. L’interpretazione fornita dal Dipartimento della P.S. (76 ore annuali per ogni provincia in capo ad ogni sigla sindacale) su espresso quesito del Dirigente del Compartimento Polfer Emilia Romagna ha dato inizio al contenzioso giurisdizionale in quanto palesemente lesiva dei disposti dall’art. 23 dell’accordo nazionale quadro e dall’art.47 della 81/2008.
La difficoltà dell’Amministrazione a sostenere la legittimità della propria interpretazione e la correttezza della procedura intrapresa per esprimerla ha determinato immediatamente il forte imbarazzo e disappunto di tutte le sigle sindacali che non hanno mancato di stigmatizzare la inaccettabilità di quanto accaduto. In prima istanza si è rilevata la scorrettezza del comportamento dell’Amministrazione che, da accordi presi, avrebbe dovuto discutere l’interpretazione di norme di rango primario nel tavolo mensile di confronto al fine di notiziare tutti i soggetti sindacali e prevenire future conflittualità mentre per contro, a distanza di mesi, hanno preso cognizione della questione unicamente su “input” del Giudice del lavoro di Bologna. In seconda istanza tutte le sigle sindacali non hanno mancato di rilevare il palese contrasto del parere espresso con la normativa in vigore.
Nel momento in cui si provvedeva ad illustrare i termini del contenzioso, facendo cenno anche della proposta del giudice del lavoro di Bologna, l’Amministrazione rilevava che quest’ultima non poteva essere presa in considerazione in quanto il tavolo ex art.25 ANQ e’ una sede unicamente interpretativa delle norme esistenti mentre una analisi della proposta del detto magistrato e’ competenza esclusiva di un altro tavolo, ossia quello negoziale. In tal modo l’Amministrazione ha posto un limite estremamente frustrante all’azione propositiva dei sindacati costretti ad operare unicamente sulle norme in vigore.
Solamente nella seconda fase della discussione, però, è stato possibile riscontrare che il vero intendimento perseguito dall’Amministrazione nel convocare il tavolo ex art.25 ANQ fosse quello di evitare una condanna nel processo davanti al Giudice del lavoro di Bologna per comportamento anti sindacale ex art.28 legge 20 maggio 1970 n. 300.
Infatti, dopo una pausa di alcuni minuti chiesta dai rappresentanti dell’Amministrazione, questi al rientro, contraddicendo il proprio atteggiamento in merito alla delimitazione del campo di discussione, hanno proposto un parziale accoglimento di quanto suggerito dal Giudice del lavoro di Bologna pretendendo però di delimitare l’efficacia di tale interpretazione unicamente alla provincia di Bologna con la conseguenza di escludere il resto del territorio nazionale.
Resta chiaro che tutte le sigle sindacali (rilievo posto da SIULP, SIAP, UGL Polizia di Stato, CONSAP e UIL-Polizia) hanno rigettato la proposta in quanto, oltre a essere irricevibile per il limitato ed ingiustificato campo di efficacia (provincia di Bologna) dimostrava che quest’ultima era stata concepita unicamente nel tentativo di rompere il fronte sindacale e di affrancarsi da una responsabilità processuale sia attuale che futura.
Quanto appena affermato si evince, inoltre, dal fatto che in maniera molto discutibile (come evidenziato dal COISP) non ha trovato applicazione il contenuto del 5° comma dell’art.25 ANQ ove stabilisce che il parere prevalente del tavolo è vincolante e il Presidente dello stesso deve emanare direttive conformi. Per converso, il fatto che otto sigle sindacali abbiano espresso la medesima interpretazione, è stato ritenuto irrilevante e in alcun modo risolutivo della questione proposta.
Le motivazioni sopra illustrate hanno portato le OO.SS. firmatarie del presente documento ad assumere la determinazione di non sottoscrivere la scheda riassuntiva dei lavori del tavolo interpretativo del 18 luglio u.s. in quanto non genuino relativamente alla dinamica del dibattito e dei pareri ivi riportati. Si manifesta, inoltre, la disponibilità (richiesta dal SILP per la CGIL) ad attivare al più presto la sede negoziale per definire le norme disciplinanti la concessione dei permessi destinati agli RLS oltre a richiedere di dar corso (come proposto dal SIULP) alle procedure di raffreddamento di cui all’art. 8 del D.Lgs.vo 195/95 atteso che, diversamente l’Amministrazione avrebbe sempre un ruolo preminente nel definire i pareri anche di fronte ad una posizione unitaria delle OO.SS.
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