Incostituzionale l’obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza una indicazione legislativa delle patologie da contrastare con il vaccino
L’articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un “determinato” trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Con la sentenza n. 25 del 2023 la Corte costituzionale ha definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato dell’aggettivo “determinato”, quando si tratti dell’imposizione di un obbligo vaccinale.
I giudici costituzionali hanno chiarito che in questa materia la Costituzione stabilisce una riserva “relativa” di legge che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie. La sentenza afferma, però, che quando intenda imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale.
La pronuncia è stata originata dalla questione di legittimità sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli in un caso riguardante l’obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all’estero. La Corte ha, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 206-bis del codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre a tale personale “profilassi vaccinali” non previamente individuate in via legislativa, bensì rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi.