Indennità di aeronavigazione e di volo – danno trattamento di pensione

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Ultimo aggiornamento 16/03/2023

Indennità di aeronavigazione e di volo – danno economico sul trattamento di pensione

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale il 10 marzo 2023 e indirizzata al Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria e all’ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

“con la nota n. 248 del 23.12.2015, il Cenaps ha stabilito che: “all’atto della cessazione dal servizio l’indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’art. 59 del D.P.R. n. 1092/1973, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità̀, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentato del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità̀ stessa. L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico”.

Con il passaggio dell’elaborazione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato al MEF – NoiPA, sulle denunce non vengono valorizzati i campi previsti per le maggiorazioni e quindi nemmeno sulla banca dati si rinvengono tali indicazioni.

Ebbene, se sino al 16 giugno 2019 per il personale prossimo alla pensione era comunque possibile integrare i dati mancanti inserendoli “a mano” negli applicativi allora in uso, dal 17 giugno 2019, con l’adozione della procedura nuova PAssWeb, questo non è più attuabile in quanto tale piattaforma non consente di apportare alcuna variazione.

È evidente che da ciò ne sia scaturito un non corretto calcolo della pensione, che si traduce, nei confronti di tutto il personale aeronavigante posto in quiescenza dal 17 giugno 2019 in poi, in un danno economico sistematico ed immediato, individuabile nella mancata valorizzazione dei periodi intercorrenti tra gennaio 2015 e maggio 2022.

La situazione, che ha già determinato scompensi economici nei confronti del personale sopradetto, se non immediatamente sanata con un intervento autorevole presso i competenti uffici, oltre ai colleghi già in posizione di quiescenza, si trascinerebbe, con grave danno economico, sul trattamento pensionistico di tutti i colleghi che lasceranno il servizio attivo nel prossimo futuro.

Sembra del tutto superfluo sottolineare che la situazione se non immediatamente sanata, genererà una situazione abnorme rispetto l’effettivo ammontare del trattamento pensionistico dovute, ope legis, a questi colleghi. In attesa di un cortese cenno di riscontro, con l’occasione si inviano cordiali saluti”.

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