Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle modalità di corresponsione della indennità di prima sistemazione con riferimento alle recenti assegnazioni di colleghi trasferiti a seguito di procedure concorsuali interne o riservate.
La materia e disciplinata dall’articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, così come, in ultimo, modificato dall’articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
La citata normativa prevede che il beneficio sia dovuto esclusivamente nel caso di effettivo mutamento di residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.
Per quanto concerne la misura essa consiste in una quota fissa e una variabile:
- La QUOTA FISSA ammonta a € 103,29 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti e € 87,80 per il rimanente personale.
- La QUOTA VARIABILE ammonta a tre mensilità della indennità integrativa speciale vigente all’atto della movimentazione.
L’importo complessivo dell’indennità è ridotto:
- di ½ per i dipendenti che, alla data del provvedimento, non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico;
- di ½ per quelli che non abbiano trasferito la famiglia nella nuova sede di servizio, salvo la corresponsione dell’altra metà dopo l’avvenuto trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
L’indennità, nelle misure illustrate, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità di alloggio.
Il concetto di fruizione di alloggio è riferito all’immediata disponibilità dello stesso all’atto del trasferimento, mentre per indennità di alloggio è da intendersi il rimborso di cui all’art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 51/2009, previsto nei soli casi di temporanea indisponibilità dell’alloggio di servizio gratuito.
L’istituto richiede, dunque, l’effettivo mutamento della residenza o del domicilio del dipendente, da solo o con la sua famiglia, e vale ad indennizzare forfettariamente il dipendente delle maggiori spese sostenute per reperire, ed avviare, una nuova sistemazione.
In tal senso l’articolo 25 della citata legge 836/1973 prevede che “le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad altro ruolo anche di diversa amministrazione”.
In considerazione della sua funzione, questo trattamento al pari di altri, gode di un regime di esenzione fiscale e contributiva, seppure parziale. Infatti, le indennità di trasferimento e di prima sistemazione sono escluse da tassazione e contribuzione nella misura del 50% (cfr. Art. 51, c.7 TUIR)
Per facilitare la richiesta dell’indennità abbiamo predisposto un modello che è a disposizione degli interessati presso le nostre strutture provinciali.